
Dal 20 febbraio entra in vigore la Legge 26 gennaio 2026 n. 14 destinata a incidere su una questione che negli ultimi anni ha generato dubbi, richieste di chiarimento e non poca confusione: la possibilità di demolire un veicolo gravato da fermo amministrativo.
Il fermo amministrativo, come noto, è un provvedimento disposto da concessionari della riscossione, per conto di enti pubblici, in presenza di debiti non saldati. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo sorpreso a circolare non solo è soggetto ad una sanzione da 1984 a 7937 euro, ma rimane intestato al proprietario e continua a produrre effetti amministrativi. Il problema si pone quando quel mezzo diventa inutilizzabile, un vero e proprio rottame, ma risulta ancora formalmente “bloccato” dal fermo.
È importante chiarire un punto: la demolizione di un veicolo con fermo amministrativo non era del tutto impossibile nemmeno prima della nuova legge. Era però consentita soltanto in situazioni ben circoscritte: si poteva procedere, ad esempio, quando il mezzo fosse andato distrutto oppure avesse subito danni ingenti da eventi eccezionali, mediante attestazione di una Pubblica Autorità che ne certificasse l’inutilizzabilità. Non era invece ammessa la radiazione per semplice vetustà, usura o guasto meccanico. In altre parole, la possibilità esisteva, ma era ancorata a presupposti rigorosi e documentati.
Con questa norma il legislatore interviene in modo più netto, stabilendo che l’iscrizione del fermo amministrativo non può essere opposta alla richiesta di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico di un veicolo fuori uso destinato alla rottamazione.
Si tratta di un passaggio significativo: il fermo non rappresenta più, in linea di principio, un ostacolo alla demolizione. La norma introduce però alcune precisazioni rilevanti. In presenza di fermo, il proprietario non potrà beneficiare di eventuali incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo. Inoltre, nei casi previsti, alla richiesta di cancellazione dovrà essere allegata un’attestazione di inutilizzabilità rilasciata dagli uffici competenti.
Non si tratta quindi di una liberalizzazione indiscriminata, ma di una riorganizzazione del sistema che supera la precedente impostazione basata su deroghe eccezionali. Il cambiamento sostanziale sta proprio qui: prima si poteva procedere solo dimostrando di rientrare in casistiche molto precise; ora il principio generale è che un veicolo fuori uso non deve restare “vincolato” al fermo quando è destinato alla rottamazione. È una scelta che punta a rendere più coerente il sistema, evitando che mezzi inutilizzabili rimangano formalmente iscritti nei registri senza alcuna utilità concreta.
Come accade ogni volta che interviene una norma primaria, sarà comunque necessario attendere le indicazioni operative degli enti competenti, in particolare del PRA, per comprendere nel dettaglio le modalità applicative e gli eventuali adeguamenti procedurali. In questa fase è quindi opportuno evitare interpretazioni affrettate e rivolgersi a professionisti del settore prima di avviare qualsiasi pratica. In definitiva, non si tratta di una rivoluzione assoluta, ma di un’evoluzione significativa.
La demolizione dei veicoli gravati da fermo era già possibile in casi specifici; oggi il perimetro si amplia e viene definito con maggiore chiarezza normativa. Per i cittadini significa maggiore linearità, per gli operatori del settore una nuova fase di adeguamento e responsabilità.
Per chi si trova nella situazione di dover demolire un veicolo gravato da fermo amministrativo, il consiglio è di non improvvisare. Affidarsi a professionisti del settore significa avere la certezza di un’analisi corretta della posizione debitoria, della documentazione necessaria e della procedura più idonea.
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