
Ieri è scattata una rivoluzione per i consumatori che interessa sia l’odioso fenomeno del telemarketing, sia gli acquisti online.
“Da venerdì prossimo, 26 giugno, infatti, diventano a tutti gli effetti operative alcune misure introdotte lo scorso aprile col Decreto Bollette che mirano a tutelare i consumatori dal telemarketing aggressivo – spiega il Codacons –. In particolare dal 19 giugno gli operatori del settore luce e gas, se vorranno inviare messaggi commerciali o proporre al telefono contratti di fornitura, potranno farlo solo se l’utente ha fornito espresso consenso“.
Grazie alla battaglia portata avanti negli anni dal Codacons contro le forniture attivate al telefono spesso con mezzi scorretti, i contratti energetici stipulati in violazione delle nuove disposizioni sono considerati nulli e perdono validità legale.
“Misure che saranno presto estese anche al settore delle tlc attraverso il Disegno di legge ‘Carburanti’ in fase di pubblicazione – ha annunciato Codacons -. Una rivoluzione che pone in capo agli operatori l’obbligo di dimostrare la validità del contratto stipulato, ma che non conclude l’iter sul telemarketing. Manca infatti ancora il numero identificativo univoco a tre cifre da assegnare agli operatori di luce e gas, una misura prevista dal decreto e al vaglio dell’Agcom, che servirà ai consumatori per identificare in modo immediato il chiamante”.
Un’altra novità attende i consumatori: i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs 209/2025 che, recependo la Direttiva (UE) 2023/2673, modifica il Codice del Consumo prevenendo che per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso.
In base alla norma, la funzione di recesso deve essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “recedere dal contratto qui” o con un’altra formulazione equivalente. “Tale funzione va resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso e deve essere facilmente accessibile al consumatori” ha spiegato in conclusione il Codacons.


