
Il 22 e il 23 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per il Referendum costituzionale sulla Giustizia che la cronaca definisce, per semplicità, “per la separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri. La riforma ha tre punti cardine: il primo è la separazione delle carriere, il secondo è il sorteggio dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, il terzo è l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare che giudicherebbe l’operato dei magistrati.
In sostanza bisogna scegliere se modificare alcuni articoli della Costituzione italiana, in particolare gli articoli 87 (poteri del Presidente della Repubblica in qualità di presidente del CSM), 102 (funzione giurisdizionale), 104 (autogoverno della magistratura – CSM), 105 (compiti del CSM), 106 (nomina di Consiglieri della Corte di Cassazione), 107 (distinzione delle funzioni tra giudicante e requirente), 110 (funzione di organizzazione del servizio Giustizia da parte del Ministero omonimo).
Da quando è stata definita la data del referendum lo scontro tra politica e magistratura si è inasprito e si sono delineate due correnti di pensiero: l’una per il Sì alla riforma della Giustizia, l’altra per il No. Per meglio comprendere le ragioni che muovono l’una e l’altra parte, al fine di fornire al lettore due punti di vista opposti, abbiamo sottoposto delle domande al Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord Mariacristina Bonomo di Sanza e all’avvocato penalista Antonio De Paola di Teggiano. L’una ritiene di votare No, l’altro Sì.
- Quale cambiamento determina il sorteggio dei componenti del CSM?
Pm Bonomo: Il sorteggio quale metodo di selezione dei membri del CSM è un unicum, non esistendo precedenti analoghi in alcuna nazione del mondo. Tale metodo determina l’annullamento del principio di rappresentanza, rappresentatività e responsabilità. I Costituenti hanno affidato al CSM la funzione di presidio dell’indipendenza della Magistratura, consentendo ai magistrati di eleggere i propri rappresentanti così da avere, oltre che un governo autonomo, un parziale autogoverno. E’ importante che i membri togati del CSM siano eletti dai magistrati affinché possano essere componenti scelti e responsabili, così da garantire l’indipendenza della magistratura.
Avv. De Paola: Dovrebbe tentare di eliminare la dipendenza attuale della Magistratura dalle parti politiche, ossia dal consociativismo tra correnti della Magistratura “organizzata” e forze politiche: chi molto di più, chi meno.
- Il CSM è l’organo di autogoverno della Magistratura e ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza in quanto terzo potere dello Stato, ovvero quello giurisdizionale. Con la disarticolazione del Consiglio chi garantirebbe l’indipendenza dei togati?
Pm Bonomo: E’ una bella domanda perché il timore è proprio che la disarticolazione del CSM determini un grave vulnus al principio di indipendenza della Magistratura in quanto la riforma appare fatta per sottrarle ciò che le è proprio, cioè l’indipendenza. Il principio di indipendenza, per essere effettivo, deve essere sostenuto da regole che quel principio rendano reale, che i Costituenti hanno affidato al CSM proprio perché è elettivo e facesse da barriera tra politica e Magistratura per renderla indipendente. Invece la riforma modifica gli articoli 104 e 105 della Costituzione che riguardano proprio la composizione e le competenze del CSM.
Avv. De Paola: Per correttezza lessicale mi permetterei di usare il termine funzione, non potere, perché nel termine funzione c’è il concetto di servizio e il magistrato – inquirente o giudicante – come qualsiasi altro cittadino deve servire lo Stato, non servirsi della funzione rivestita. L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura dovrebbero essere assicurate dall’obbedienza del singolo magistrato alla propria coscienza, in forza della formula di giuramento pronunciata al momento dell’immissione nelle funzioni: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio”, dalla Carta Costituzionale e dalle leggi ordinamentali. La presenza in entrambi i consessi come membri di diritto del Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, rappresentante dell’unità della Nazione, del Primo Presidente della Corte di Cassazione, vertice della funzione giudiziaria, e del Procuratore Generale presso (non della) Suprema Corte medesima, apice della funzione di vigilanza sull’esatta osservanza delle norme dell’ordinamento giuridico (sebbene entrambi questi ultimi nominati con criteri correntizi), garantiscono assoluta autonomia e indipendenza ai magistrati giudicanti e appartenenti all’Ufficio del P.M. Se il legislatore ha deciso di modificare le norme costituzionali, tentando di riparare il malfunzionamento, è perché ha evidenziato che qualcosa nel sistema non funziona.
- Con le modifiche della Costituzione si introduce l’organismo dell’Alta Corte Disciplinare togliendo quindi al CSM il potere disciplinare. Secondo il fronte del SI questa istituzione garantirebbe di “far pagare i magistrati che sbagliano” nel loro operato. E’ d’accordo? Ritiene che ad oggi lavorino impunemente?
Pm Bonomo: Per i magistrati è già prevista una disciplina di responsabilità civile per quanto riguarda gli errori eventualmente commessi nell’esercizio della funzione. Quanto alle sanzioni disciplinari il rapporto del Cepej, la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa, pubblicato nel 2024 e relativo al 2022, chiarisce che il CSM italiano ha sanzionato 26 magistrati, quasi quattro volte la media europea (7,5). Quanto ai procedimenti disciplinari incardinati presso la sezione disciplinare del CSM, circa il 40% si chiude con una condanna.
Avv. De Paola: Partirei dall’ultimo quesito. Ogni cittadino è responsabile per le proprie condotte: esso è soggetto a responsabilità (risponde, garantisce) penale, civile e disciplinare, se lavoratore dipendente; il dipendente pubblico incontra l’ulteriore responsabilità contabile per danno erariale e di immagine alla Pubblica Amministrazione. L’attuale apposita Commissione disciplinare del CSM, nell’esercizio delle funzioni demandatele, legittimamente irroga sanzioni disciplinari ai magistrati “incolpati” a seguito di procedimento che si svolge con le garanzie del contraddittorio e della difesa dell’incolpato. Il controllo di legittimità sui provvedimenti adottati dal CSM in sede disciplinare è garantito dalla ricorribilità del provvedimento sanzionatorio innanzi le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. Con la riforma cambierebbero la composizione e il criterio di nomina (sorteggio filtrato). Il provvedimento definitorio, indicato come “sentenza”, potrebbe essere impugnato autonomamente seppur ne manchi la previsione in sede di legge costituzionale, in forza di altro principio contenuto in norma di rango costituzionale. Nessun legislatore, credo, intenda “far pagare” (espressione livorosa che sottende rivalsa illegittima, peggio, vendetta, tremenda vendetta, per dirla con una celebre aria di Rigoletto) i magistrati che sbagliano, per usare i termini del quesito; ove, invece, l’errore, assistito da dolo o colpa grave, trascende in illecito disciplinare che lede il prestigio e l’immagine dell’ordine giudiziario, è giusta e legittima l’irrogazione di adeguata sanzione disciplinare senza assoggettarli alla sorte di Sisamne che, a causa della propria corruzione, fu scuoiato da Cambise II, come tramandato da Erodoto. Se poi in passato, per puro caso, si sono seminate spine, è opportuno e prudente camminare con calzature idonee.
- Perché si ha la volontà di dividere le carriere dei magistrati se solo lo 0,5% effettua il passaggio da una all’altra categoria?
Pm Bonomo: Non c’è alcuna esigenza concreta, infatti, di separare le carriere dei magistrati, considerato soprattutto il numero esiguo di magistrati che cambiano funzione. Peraltro, per raggiungere l’obiettivo della separazione delle carriere sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria; invece, si tenta di modificare ben sette articoli della Costituzione e ciò dimostra che il vero quesito è sull’indipendenza della Magistratura, non sulla separazione delle carriere.
Avv. De Paola: La funzione del Pubblico Ministero è regolata dagli articoli 73, 74 e 75 del Regio Decreto 30/1/1941 n. 12, dettata sotto la vigenza del Codice di Procedura Penale del 1930 (Codice Rocco). Dal 25 ottobre 1989 vige un nuovo e diverso Codice di rito (procedura) penale che scimmiotta altro sistema processuale nel quale si teorizza la terzietà del giudice innanzi al quale parti paritetiche verificano la fondatezza della notitia criminis. L’unica riforma ordinamentale dopo l’entrata in vigore del Codice Vassalli è stata la spesa per segare il seggio del P.M. dalla destra del giudice (pretori fino al 1° giugno 1999, Tribunali e Corti) per portarlo a fianco dello spazio riservato alla difesa (sottraendole spazio anche topografico). Si è modificato ancora l’art. 111 della Costituzione, introducendo il principio del “giusto processo”; la separazione delle carriere, quindi, per dettato costituzionale risulta, se non necessaria, quantomeno opportuna in attuazione del disposto della citata novella costituzionale. In merito al dato numerico: non si dimentichi che la “fuga” dalle funzioni inquirenti, come anche il passaggio dalla giurisdizione penale a quella civile, si verificò alla fine degli anni ‘90, quando si iniziò a discutere di separazione delle carriere perché i tramutanti ritennero che l’esercizio della funzione giusdicente (civile in particolare) risultava più prestigiosa e foriera di vantaggi di carriera.
- Come cambierebbe il ruolo del pm se fosse approvato il testo della riforma?
Pm Bonomo: Questa proposta di riforma potrebbe privare il pubblico ministero della garanzia di indipendenza esterna che la Costituzione attualmente assicura attraverso il principio di unità della Magistratura, il quale implica un insieme comune di garanzie per giudici e pubblici ministeri. In assenza dei decreti attuativi non è chiaro in quali termini la funzione del Pubblico Ministero verrà ridisegnata: il timore è che la modifica costituzionale apra lo spazio per consentire l’intervento del potere esecutivo in settori propri dell’Autorità Giudiziaria. Penso alla scelta dei criteri di priorità riguardo ai reati da perseguire o alla direzione della Polizia Giudiziaria, potere quest’ultimo che la Costituzione (art. 109) affida esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.
Avv. De Paola: In forza della lettera dell’art. 73 del Regio Decreto 30/1/1941 n. 12 cosiddetto “Ordinamento Giudiziario” si legge che “il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari”. In materia penale (art. 74 O.G.) si prevede che “il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale”. Sovente avviene che molti magistrati dell’Ufficio del P.M., soprattutto nei grandi uffici metropolitani, dimenticando il tenore letterale della norma riportata hanno preferito costruire buone ipotesi accusatorie, facendole sostenere da una sonora grancassa mediatica. Il magistrato del P.M., che svolge le indagini, deve improntare l’attività investigativa diretta o delegata a legittimità euristica (attività di ricerca e acquisizione dei mezzi di prova) ed esegetica, svolgendo anche indagini a favore dell’indagato tanto per espresso dettato dell’art. 358 del Codice di Procedura Penale di rara applicazione, rectius, di costante disapplicazione. Siano di monito ed esempio la classificazione e le funzioni (cani ed oche alimentate con cibo pubblico) degli accusatori che Cicerone offre nella “Pro Quinto Roscio Amerino” e la sanzione da irrogarsi in caso di errore volontario. Non sono in grado di prevedere come il legislatore ordinario delegato dalla legge costituzionale possa riscrivere il ruolo delle funzioni del P.M. Certo, non potrà assoggettarlo alla funzione esecutiva esercitata dal Governo, pena, altamente probabile, conflitto di poteri a dirimersi dalla Corte Costituzionale.
- Perché cambiare il sistema giudiziario italiano?
Pm Bonomo: La riforma costituzionale proposta non affronta i problemi concreti con i quali vengono a scontrarsi i cittadini in qualità di utenti del servizio Giustizia: la lentezza dei processi e la carenza di personale amministrativo sono problemi che non vengono affrontati e contemplati dalla riforma. Sembra che il cambiamento riguardi più il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario piuttosto che quello tra Giustizia e cittadini. Attualmente la Magistratura, insieme ad altri organi di controllo e garanzia, serve a dare concreta attuazione all’art. 1 della Costituzione che dice che la sovranità popolare si esercita “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. La Magistratura, con la sua indipendenza ed unità, contribuisce a presidiare questi limiti attraverso l’esercizio del potere di controllo a garanzia di tutti i cittadini.
Avv. De Paola: La domanda non è corretta, nonché connotata da un allarmismo fuor di luogo, perché non si sta cambiando il sistema giudiziario della nazione. Si modificano due soli articoli della Costituzione: gli articoli 104 e 105 con l’introduzione di un nuovo criterio di scelta dei componenti i due CC.SS.MM. e della Corte disciplinare mediante criteri avulsi dalle logiche di parte (le correnti e l’abuso che queste fanno delle loro prerogative) e della creazione di un Organo disciplinare che giudichi le condotte costituenti illecito disciplinare degli appartenenti all’Ordine Giudiziario. Altro e più non si è fatto, perché mentre la Magistratura è organo costituzionale necessario al funzionamento dello Stato, il C.S.M. è organo di rilievo costituzionale non necessario al funzionamento dello Stato, organo che deve godere di prerogative e guarentigie sancite dalla Costituzione. Restano immutati i Codici di diritto sostanziale e processuale (uno ne hanno cambiato e hanno fatto danni, spero che ancora per qualche anno non cambino alcunché), temo per il testo del Regio Decreto 12/41 Ordinamento Giudiziario, quindi l’ordinamento nelle proprie strutture portanti sostanzialmente non viene cambiato. D’altronde, quando fu redatta la Costituzione, nella “commissione dei 75”, presieduta dall’illustre avvocato Meuccio Ruini, Pietro Calamandrei e Giovanni Leone, entrambi insigni processualisti autori materiali del testo di tutte le norme della Costituzione che riguardavano il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 della Costituzione (norma derisa da alcuni magistrati inquirenti e organi di comunicazione che nelle campagne mediatiche hanno creato il neologismo “presunti innocenti”) nonché delle norme di garanzia per l’intera Magistratura (articoli 101 – 108 Costituzione) non si conosceva il tristo fenomeno delle correnti della Magistratura nate solo nel 1964 (MD prima e, dal mal seme di Adamo UNICOST, Area, Art. 3, art 101, M.I.), con la conseguente insussistenza del consociativismo tra correnti e classe politica in toto o in parte haedorum, fatto questo che mina, anzi distrugge, l’autonomia e l’indipendenza dell’Ordine Giudiziario.
- Perché votare sì? Perché votare no?
Pm Bonomo: Votare no perché è una riforma che non migliora la Giustizia. Perché la separazione tra giudici e P.M. già esiste, perché la riforma espone la Magistratura al rischio di condizionamento da parte della politica. Perché è una riforma che non porterà alcun miglioramento del servizio Giustizia ai cittadini.
Avv. De Paola: La risposta è semplice nella sua complessità. Voterà sì chi opina che la Magistratura debba essere autonoma e indipendente, avulsa da sigle ideologiche che deliberatamente si consociano, per utile opportunità, al potere politico, affinché l’alta funzione esercitata dai suoi componenti, la giurisdizione, applicazione al caso concreto delle norme dell’ordinamento giuridico, risulti effettivamente uguale per tutti, come sancito dall’art. 3 della Costituzione, non solo apparendo vuoto proclama, uguaglianza necessariamente assistita dalla consapevolezza del limite dell’umano operare, risultando esito di non comune abito culturale dei soggetti non di arrogante esercizio delle funzioni. Cicerone nella “Pro Cluentio” ammonendo insegnava: “Dobbiamo esser servi delle leggi per essere liberi”. Mi permetto opinare che voterà No chi, invece, per pigrizia mentale, bieco opportunismo, cieca obbedienza ad interessati ordini di scuderia politica, procurato allarmismo istituzionale, intende mantenere lo status quo attuale, con tutti i suoi difetti, nessun pregio, assicurando alla parte utile mediato o immediato, a voler tacere della faziosa acrimonia da saturnale di liberti.



