
Con l’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025, in vigore dal 31 ottobre, è stato modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), già ritoccato dalla legge di Bilancio 2025. La novità consiste nell’estensione dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale/PEC al Registro delle imprese per specifiche figure apicali:
- Amministratore unico
- Amministratore delegato
- Presidente del Consiglio di amministrazione (solo in assenza dell’amministratore delegato)
Il domicilio digitale di tali soggetti non può coincidere con quello dell’impresa presso cui ricoprono la carica
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a:
- Amministratori unici, amministratori delegati e Presidenti del CdA di società di capitali, società consortili e cooperative
- Sia in caso di nuova nomina o conferma della carica
- Sia per coloro che già ricoprivano tali cariche al 31 ottobre 2025
Non sono invece soggetti all’obbligo:
- Amministratori di società di persone
- Altri soggetti con cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati direttivi, ecc.)
Termine per la comunicazione
- Nuove nomine o conferme: la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione. In mancanza, l’ufficio sospende la domanda fino a regolarizzazione
- Cariche già in essere al 31 ottobre 2025: obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025
Sanzioni
Il mancato adempimento comporta:
- Applicazione delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 6-bis, DL 185/2008
- Oppure la sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata da 206 a 2.064 euro
Diritti di segreteria e imposta di bollo
- Esenzione: se viene presentata la sola comunicazione del domicilio digitale di uno degli amministratori, senza modifiche ai dati di domicilio fisico o rappresentanza
- Ordinaria disciplina: se la comunicazione avviene in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche
- Facoltativa: la comunicazione del domicilio digitale di ulteriori soggetti con cariche societarie resta assoggettata a diritti e bolli
Avvertenze operative
In caso di iscrizione di nuova società o di nomina/conferma alle cariche interessate, se non viene contestualmente presentata la comunicazione del domicilio digitale di uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.



