
Negli ultimi mesi, il settore del trasporto e della gestione dei rifiuti ha seguito con attenzione le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La riforma ha infatti ristretto l’ambito delle operazioni che possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%, con l’obiettivo di incentivare il riciclo e limitare le forme di smaltimento meno sostenibili.
In questo contesto, molti operatori hanno iniziato a chiedersi se anche il trasporto dei rifiuti potesse essere coinvolto nella revisione. Il dubbio era particolarmente sentito quando il rifiuto era destinato a operazioni oggi tassate al 22%, come il conferimento in discarica o l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.
A chiarire definitivamente la questione è intervenuta la risposta numero 6 a una consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate che conferma un principio importante: il trasporto dei rifiuti continua a beneficiare dell’IVA al 10%, indipendentemente dalla destinazione finale del rifiuto e dalla causale riportata sul FIR.
Un quesito nato da esigenze pratiche
A sollevare il tema è stata un’associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica dei rifiuti. La domanda era diretta: se il FIR riporta una causale come D1, che identifica un’operazione oggi soggetta all’aliquota ordinaria, il trasporto deve adeguarsi al 22% oppure mantiene l’aliquota agevolata?
Il dubbio era legittimo, perché la riforma aveva effettivamente escluso alcune operazioni dal beneficio del 10%. Tuttavia, come spesso accade in materia fiscale, la risposta dipende dalla natura della prestazione e non da ciò che avviene prima o dopo.
Il parere del MASE: il trasporto è un’attività autonoma
Prima di esprimersi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno consultare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, poiché la questione coinvolge definizioni tecniche del Testo Unico Ambientale.
Dal confronto è emerso un punto fondamentale:
- la gestione dei rifiuti comprende diverse operazioni autonome;
- il trasporto è una di queste operazioni, con una disciplina propria;
- non può essere considerato un servizio accessorio allo smaltimento finale.
Questo significa che, anche quando un rifiuto è destinato a una discarica o a un inceneritore, il trasporto rimane un’attività distinta, regolata da norme specifiche in materia di autorizzazioni e tracciabilità.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base del parere tecnico del MASE, l’Agenzia ha confermato che:
- il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma ricompresa nella gestione dei rifiuti;
- la sua qualificazione IVA non dipende dalla causale FIR;
- non rileva la destinazione finale del rifiuto;
- non incide il fatto che l’operazione successiva sia soggetta al 22%.
L’unico elemento determinante è la natura della prestazione: trasporto di rifiuti. E questa attività continua a beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%.
Le ricadute operative per le imprese
Il chiarimento non introduce novità ma conferma un principio che porta stabilità in un settore spesso caratterizzato da interpretazioni non uniformi.
Per gli operatori significa:
- certezza nella fatturazione con applicazione costante dell’aliquota del 10%;
- riduzione dei rischi di contestazioni poiché la causale FIR non incide sull’aliquota;
- coerenza normativa grazie alla distinzione tra trasporto e smaltimento;
- continuità operativa dato che la riforma non ha modificato il regime del trasporto.
Una conferma che rassicura il comparto
In un periodo di cambiamenti normativi significativi, questo chiarimento rappresenta un punto fermo per trasportatori, gestori e consulenti. La Legge di Bilancio 2025 ha ristretto l’agevolazione per alcune operazioni di smaltimento, ma non ha toccato il trasporto, che rimane soggetto all’IVA del 10% e continua a essere riconosciuto come attività autonoma e distinta.



