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3 thoughts on “Sassano:Comune vince ricorso al TAR contro Difensore Civico e Commissario ad Acta.Soddisfatto Pellegrino”

  1. Condivido perfettamente, caro Pierino, le motivazioni giuridiche e l’ovvia conclusione del ricorso al TAR proposto dal Comune di Sassano. Il provvedimento del Difensore Civico di nomina del Commissario ad actum si presentava chiaramente illegittimo per “incompetenza assoluta per carenza di potere”. Fattispecie che Sandulli classifica addirittura quale atto “inesistente, per Virga è “nullo”. Ora io ritengo che le spese tutte dovrebbero cedere a carico di Giuseppe Fortunato, che si é arrogato una funzione e un potere che alcuna norma statale o regionale prevede. Altra cosa, invece, è la lamentata mancanza di un Regolamento comunale comunale che disciplina la partecipazione popolare all’attività istituzionale del Comune. Stupisce che Sassano sia stato o sia privo di un Regolamento che definisce e stabilisce le modalità per l’attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall’art. 8 del D. Lgs.vo 267/2000 che, come sai egregiamente, sono intese a promuovere, valorizzare e garantire l’intervento dei cittadini nell’amministrazione del Comune e con il quale si riconosce la presenza dei cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali, come un valore irrinunciabile. Ti saluto con alta stima.

  2. Caro Pietro Cusati,
    la cosa estremamente chiara, ma allo stesso tempo oscura per chi non vuol vedere, e’ che Sassano, da anni, non ha avuto e, ahinoi, ancora non ha il Regolamento che avrebbe consentito ai cittadini di essere protagonisti dell’azione politica. Art., leggi, comma etc.. sono solo cavilli burocratico-legislativi affinche’ nulla cambi. Basta leggere e confrontare i due regolamenti, quello del commissario ad acta rispetto a quello (mal riuscito) approvato in extremis, a distanza di quasi un anno dalla richiesta del Difensore Civico, dal consiglio comunale, per rendersi conto che si e’ voluto distrarre i cittadini dai contenuti. Mi verrebbe da chiedere ai presenti del consiglio comunale, non se avessero letto il documento prima di approvarlo, ma se avessero almeno un’idea di cio’ che stavano per fare. Sono domande inutili, lo so.
    A cio’ si aggiunge il solito deplorevole ritornello di esternazioni vittimistiche ed offensive che il nostro primo cittadino rilascia ai media: odio, invidia, cattiveria e violenza sono espressioni gravi, inaccettabili e vergognose. Rischiano di attivare uno scontro che non ha nessun senso per il bene comune. Il Dissenso e’ la linfa vitale per la Democrazia. La criminalizzazione del dissenso e’ anti-democratico.
    Quindi, lascerei da parte i toni che poco hanno a che fare con il vivere in modo civile e farei diventare operativo il REGOLAMENTO lasciato in eredita’ dal Commissario ad Acta, almeno per compensare i soldi spesi per il ricorso al TAR.

  3. L’operato del difensore civico senza il necessario coinvolgimento del Presidente della Giunta Regionale è illegittimo ,per eccesso di potere,secondo la legge della Regione Campania n.23/1978,art.3 ,comma 4,nonché :
    per la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 dello Statuto della Regione Campania e dell’art. 3 della legge regionale N.23/1978,violazione del principio di autonomia degli enti locali affermato dall’art. 114 della Costituzione – violazione e falsa applicazione
    dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 – Carenza del potere di nomina di un commissario ad acta.
    Il Difensore Civico non può procedere egli stesso alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione di un atto obbligatorio, bensì deve richiederne la nomina al Presidente della Giunta Regionale. La diversa previsione di cui all’art. 136 d.lgs. n. 267/2000 non è più in linea con la successiva giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313/2003).
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del d.lgs. 267/2000 –
    Violazione dell’art. 7 della legge 241/1998 – Violazione del principio di autonomia degli enti locali – Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
    PIETRO CUSATI

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