
Il Superbonus 2026 entra in una nuova fase operativa con l’approvazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del modello aggiornato per comunicare lo sconto in fattura e la prima cessione del credito.
Il provvedimento del 17 luglio definisce struttura, istruzioni e specifiche tecniche del modello che sarà obbligatorio dal 23 luglio per tutti i soggetti coinvolti negli interventi agevolati.
Un modello aggiornato per le opzioni residue
La possibilità di esercitare lo sconto o la cessione non è più generalizzata: resta ammessa solo nei casi residuali previsti dalla normativa, in particolare quelli indicati dall’articolo 119, comma 8‑ter.1, del Dl 34/2020 e dall’articolo 2, comma 3‑ter.1, del Dl 11/2023. Si tratta soprattutto degli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici e delle situazioni che rientrano nelle deroghe al divieto di cessione introdotto nel 2023.
Il nuovo modello è pensato per garantire maggiore chiarezza e controlli più efficaci, con una struttura che accompagna il contribuente o il professionista attraverso tutti i passaggi necessari: dai dati del beneficiario alle asseverazioni, fino alla scelta dell’opzione e all’indicazione dei soggetti che ricevono il credito o applicano lo sconto.
Chi può inviare la comunicazione
La comunicazione può essere trasmessa sia per interventi su singole unità immobiliari sia per lavori sulle parti comuni degli edifici. Cambia però il soggetto legittimato all’invio. Per le unità immobiliari, la trasmissione spetta esclusivamente al soggetto che rilascia il visto di conformità, quindi CAF o professionista abilitato. Per i condomìni, invece, oltre al soggetto che rilascia il visto, possono inviare la comunicazione anche l’amministratore o il condomino incaricato. In ogni caso, chi ha emesso il visto deve verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e alla conformità della documentazione.
Struttura della comunicazione e modalità di invio
Il modello si compone di un frontespizio e dei quadri A, B, C e D, dedicati rispettivamente alla tipologia di intervento, ai dati catastali, all’opzione scelta e ai dati dei cessionari o dei fornitori. L’invio avviene esclusivamente in via telematica, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i consueti canali utilizzati da professionisti e intermediari.
Dal 23 luglio il sistema accetterà le comunicazioni basate sul nuovo modello, mentre il termine ultimo per trasmettere quelle relative alle spese sostenute nel 2026 è fissato al 16 marzo 2027. L’invio oltre tale data comporta lo scarto automatico della comunicazione.
Correzioni, sostituzioni e annullamenti
Il provvedimento disciplina anche le operazioni successive all’invio. È possibile sostituire una comunicazione già trasmessa oppure annullarla, purché l’operazione avvenga entro il giorno 5 del mese successivo all’invio originario. La comunicazione sostitutiva rimpiazza integralmente la precedente, mentre quella di annullamento la elimina del tutto. In entrambi i casi è necessario indicare correttamente il protocollo telematico della comunicazione originaria: un protocollo errato, già annullato o non riferibile allo stesso soggetto comporta lo scarto della richiesta.
Controlli e norme di riferimento
L’Agenzia effettuerà controlli automatici sui dati trasmessi, con possibilità di scarto in caso di incoerenze o anomalie. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal provvedimento del 17 luglio, restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del 7 agosto 2025, purché compatibili con le nuove regole.
Il nuovo modello rappresenta quindi un passaggio fondamentale per gestire correttamente le opzioni residue del Superbonus 2026, garantendo un quadro normativo più ordinato e procedure più controllate.


