
Con l’ordinanza n. 4 il Sindaco di Caggiano Modesto Lamattina stabilisce delle regole da seguire per la prevenzione di incendi sull’intero territorio comunale da oggi, 15 giugno, al 30 settembre.
Il primo cittadino fa divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, di stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti. Non si possono accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli. Si richiama l’attenzione a non gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade.
Vige l’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 6 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
L’ordinanza sindacale vieta inoltre di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli: usare motori o fornelli che producano faville o brace e apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli. Non si può far brillare mine, né fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. E’ probito l’accensione di fuochi d’artificio, il lancio di razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche.
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte è imposto l’obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione, provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento – per un raggio di almeno 20 metri – mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromasse e l’eliminazione di tutte le fonti di possibili innesco.
Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, si ordina di realizzare fasce protettive o prive di residui di vegetazione di larghezza non inferiore a 5 metri. Ai proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, pulire a propria cura e spese dei terreni invasi di vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, di taglio siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade, alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo d’incendio, mantenendo per tutto il periodo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
I proprietari e i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
Si richiama il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali.


