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1 thought on “Minorenni e bevande alcoliche. A Caggiano un’ordinanza vieta la vendita durante gli eventi estivi

  1. E’ un’Ordinanza SUPERFLUA e FUORILEGGE. Il DIVIETO di Vendita e SOMMINISTRAZIONE di ALCOLICI a i MINORI di 18 ANNI è previsto dal Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14,art.12 comma 2( Legge di conversione 18 Aprile 2017,n. 48). Quindi il DIVIETO è PERMANENTE, per LEGGE, su TUTTO il territorio NAZIONALE!!! Il Sindaco può emanare un’ORDINANZA, non contingibile ed urgente, per un MASSIMO di TRENTA GIORNI, per limitazioni delle modalità di vendita, compresi gli orari, anche per asporto, e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche, come previsto dall’articolo 8 della medesima Legge di conversione 18 Aprile 2017,n.48. Nelle manifestazioni pubbliche all’aperto la vendita e somministrazione degli alcolici richiede il possesso, per Legge, delle MEDESIME autorizzazioni previste per gli ESERCIZI FISSI di VENDITA e SOMMINISTRAZIONE di BEVANDE ALCOLICHE, NON esistono DEROGHE per queste manifestazioni.

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