È entrata in vigore a Caggiano e durerà  fino al 30 settembre l’ordinanza per contrastare l’abuso di alcool da parte dei minorenni durante il periodo estivo.
La misura adottata dal Comune ha l’intento di “introdurre maggiori controlli nel periodo estivo durante il quale hanno luogo diverse manifestazioni ricreativo-culturali (Ferragosto Caggianese) – si legge nell’ordinanza- e che detti controlli debbano essere mirati soprattutto alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni richiamandosi alle sanzioni previste dalla legge nazionale, e coinvolgendo direttamente i genitori”.
Secondo l’art. 689 c.p. è applicabile una contravvenzione, di competenza dell’Autorità Giudiziaria, alla somministrazione, vendita e cessione anche a titolo gratuito di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai ragazzi con età inferiore ai 16 anni in luogo pubblico o ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di bevande ai soci.
“L’ordinanza vuole dare un segnale di responsabilità alle attività commerciali che somministrano alcol, sopratutto in questo periodo dell’anno dove si è portati a utilizzare maggiormente bevande alcoliche e il loro uso non corretto potrebbe portare a degenerazione – dichiara il sindaco Giovanni Caggiano – ovviamente intendiamo dare anche un segnale culturale ai giovani, perchè l’alcol fa male sopratutto in giovane età ”.
Dalle somme ricavate dal pagamento delle sanzioni verranno finanziate iniziative tese a volorizzare la prevenzione dell’abuso di bevande alcoliche, realizzate con apposite indicazioni dal Forum dei Giovani di Caggiano.
– Rosanna Raimondo –



E’ un’Ordinanza SUPERFLUA e FUORILEGGE. Il DIVIETO di Vendita e SOMMINISTRAZIONE di ALCOLICI a i MINORI di 18 ANNI è previsto dal Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14,art.12 comma 2( Legge di conversione 18 Aprile 2017,n. 48). Quindi il DIVIETO è PERMANENTE, per LEGGE, su TUTTO il territorio NAZIONALE!!! Il Sindaco può emanare un’ORDINANZA, non contingibile ed urgente, per un MASSIMO di TRENTA GIORNI, per limitazioni delle modalità di vendita, compresi gli orari, anche per asporto, e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche, come previsto dall’articolo 8 della medesima Legge di conversione 18 Aprile 2017,n.48. Nelle manifestazioni pubbliche all’aperto la vendita e somministrazione degli alcolici richiede il possesso, per Legge, delle MEDESIME autorizzazioni previste per gli ESERCIZI FISSI di VENDITA e SOMMINISTRAZIONE di BEVANDE ALCOLICHE, NON esistono DEROGHE per queste manifestazioni.