Il provvedimento ADE del 24 novembre detta nuove regole stabilendo delle semplificazioni per i contribuenti tenendo conto delle richieste del Garante della privacy. In particolare lo stesso prevede nuovi servizi per i contribuenti al fine di evitare frodi ai loro danni, contrastare il fenomeno delle false fatturazioni e automatizzare, attraverso i sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, la compilazione e lo scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi e il calcolo del bollo dovuto.
L’Agenzia delle Entrate con un precedente provvedimento dell’aprile 2018 e successive modificazioni aveva espletato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere. Era stata inoltre prevista la memorizzazione dei file relativi alle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del RGDP (UE) 2016/679″.
Sul punto, il Garante ha precisato e ribadito in più occasioni gli aspetti critici legati alla memorizzazione integrale delle fatture elettroniche proprio in virtù della presenza all’interno delle stesse di contenuti utili non soltanto ai fini fiscali, ma ad esempio ai rapporti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.
Pertanto, con proprio parere, aveva condizionato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione stabilendo che:
- i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei dati fattura integrati
- i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste in essere preventivamente nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.
Sulla base di quanto esposto, con il presente provvedimento viene stabilito che:
- l’Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file XML delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. Detti file dovranno essere consegnati in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle Entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, cioè natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file XML delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.