
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal sindaco di Camerota contro la sentenza del TAR che dichiarò illegittimi i lavori sulla Strada Provinciale 562 in località Mingardo – Cala del Cefalo.
I giudici ritengono illegittimi i lavori eseguiti sul costone, realizzati senza i nulla osta necessari, e non giustificati dalla somma urgenza perchè riguardanti aree sottoposte a vincolo dove il primo cittadino può adottare soltanto misure cautelari come la chiusura al transito.
Il Comune di Camerota è condannato al pagamento anche delle spese legali, mentre gli atti saranno trasmessi alla Corte dei Conti che dovrà avviare un procedimento per verificare un presunto danno erariale.
Il sindaco Scarpitta aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato nello scorso mese di novembre con l’intenzione di dimostrare la legittimità degli interventi fatti a seguito delle ordinanze sindacali, mentre secondo il Tar i lavori, svolti anche con l’utilizzo di esplosivi, erano illegittimi perchè il Comune si era mosso contro il provvedimento emesso dalla Sovrintendenza di Salerno e la circolare del Parco Nazionale che intimavano al Sindaco la sospensione dei lavori in corso lungo la Provinciale 562 e il divieto di utilizzare i massi ricavati dalla falesia sul lato mare.

