
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 171 del 3 gennaio, interviene nuovamente sul rapporto tra fase liquidatoria e diritto alla detrazione Iva, chiarendo un punto cruciale: la liquidazione non rappresenta un nuovo inizio fiscale. I costi che traggono origine da un’attività esente restano indetraibili, anche se sostenuti quando la società è già in liquidazione. Una pronuncia che consolida un orientamento rigoroso, volto a preservare la coerenza del sistema Iva e a impedire che la fase liquidatoria diventi un varco per ottenere detrazioni altrimenti precluse.
La vicenda: il diniego di rimborso e il nodo dell’inerenza
La controversia nasce dal ricorso di una Srl contro i dinieghi di rimborso Iva relativi agli anni 2015 e 2016. La società riteneva detraibile l’imposta assolta sulle parcelle dei professionisti incaricati della gestione della liquidazione, sostenendo che:
- l’attività liquidatoria non rientra tra le esenzioni dell’articolo 10 del Dpr 633/1972;
- la liquidazione costituirebbe una fase autonoma e distinta rispetto all’attività precedente.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto questa impostazione, riconoscendo una sorta di “cesura” tra attività operativa ed attività liquidatoria.
Il ribaltamento in appello: la liquidazione non spezza la continuità Iva
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha però riformato integralmente la decisione, richiamando:
- l’articolo 2487 del Codice Civile;
- la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulla continuità soggettiva ai fini Iva.
Secondo i giudici, la messa in liquidazione non estingue la soggettività passiva Iva, né altera la natura dell’attività economica svolta. La fase liquidatoria non può essere isolata dal contesto economico-giuridico che l’ha generata. È stato quindi riconosciuto un nesso diretto tra le prestazioni professionali “a monte” e i fatti sorti durante l’attività esente “a valle”. Da ciò la conclusione: l’Iva resta indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972.
La Cassazione: tre principi chiave
La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, fissando tre principi di diritto di particolare rilievo.
- La fase societaria è irrilevante ai fini Iva
La liquidazione non modifica il presupposto oggettivo dell’imposta. Ciò che conta è la natura dell’operazione e il suo collegamento con l’attività economica svolta, non lo stato della società.
- Il costo conserva la sua natura
Le spese legali sostenute in liquidazione derivavano da fatti sorti nell’ambito dell’attività esente. Il momento in cui il costo viene sostenuto non incide sull’inerenza: se nasce da attività esente, resta indetraibile.
- Neutralità Iva e coerenza del sistema
Una società che non ha addebitato Iva ai propri utenti non può detrarre l’imposta pagata ai fornitori. La neutralità opera solo quando l’imposta è parte del ciclo economico. La valutazione dell’afferenza, inoltre, è un accertamento di fatto, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
Conclusioni: nessun “reset” fiscale in liquidazione
L’ordinanza n. 171/2026 ribadisce un principio di continuità fondamentale: la liquidazione non interrompe il nesso di inerenza e non consente di riqualificare costi legati ad attività esenti.
La Cassazione tutela così la neutralità dell’Iva e impedisce che la fase liquidatoria diventi uno strumento per ottenere detrazioni non spettanti. Un chiarimento che rafforza la certezza interpretativa e si inserisce perfettamente nel solco della giurisprudenza nazionale ed europea, confermando la corretta applicazione dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972.



