
Dal 1° gennaio 2026 scenderà all’ 1,6% il tasso di interesse legale da applicare per la determinazione degli interessi dovuti. La riduzione rispetto al precedente 2% è stata stabilita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025.
Come viene determinato il tasso della disciplina è regolata dall’articolo 1284 del codice civile che prevede un aggiornamento annuale del tasso di interesse legale. La percentuale viene fissata sulla base di due parametri: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi da una parte e dall’altra il tasso di inflazione registrato nell’anno di riferimento.
Il decreto ministeriale deve essere emanato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione. Gli impatti fiscali si riscontrano nella variazione del tasso che non ha solo effetti civilistici, ma anche rilevanza fiscale. In particolare, incide sul calcolo delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), ossia la regolarizzazione spontanea dei versamenti omessi o tardivi da parte dei contribuenti.
La riduzione all’ 1,6% riflette l’andamento dei mercati finanziari e dell’inflazione, confermando la volontà del legislatore di mantenere il tasso legale in linea con le condizioni economiche del Paese, contribuendo così a dare un segnale di stabilità.


