LāAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al momento di maturazione del diritto al credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
Secondo quanto specificato dallāarticolo 7, comma 1, della legge n. 448/1988, ai contribuenti che vendono lāabitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ed āa qualsiasi titoloā, ne comprano unāaltra in presenza delle condizioni per fruire dei benefici āprima casaā, hanno diritto ad un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Ć inoltre possibile beneficiare del credito d’imposta in esame anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile giĆ posseduto.
Il credito dāimposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.
L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o allāIVA dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione.
Tale credito dāimposta può essere utilizzato a scelta del contribuente:
- in diminuzione dellāimposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
- per lāintero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dellāIRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto
- in compensazione nel modello F24; occorre, in tal caso, tenere presente che se il credito dāimposta ĆØ utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nella dichiarazione dei redditi per utilizzarla nei successivi periodi dāimposta
Il credito dāimposta non spetta se:
- sono stati persi i benefici āprima casaā in relazione al precedente acquisto
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioĆØ usufruire del beneficio āprima casaā
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti āprima casaā
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni āprima casaā riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio
LāAgenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2022 chiarisce che il credito può essere fatto valere alternativamente:
- in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto
- nella dichiarazione da presentare nellāanno in cui ĆØ stato effettuato il riacquisto stesso
Il credito eccedente a quanto dovuto sul secondo acquisto non dĆ luogo a rimborsi.
Nel caso in cui lāimmobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito dāimposta va imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione.
Sempre nella stessa circolare lāAgenzia delle Entrate precisa il riconoscimento del credito dāimposta in due casi particolari:
- lāacquisto della nuova abitazione mediante appalto: in tal caso vi ĆØ la necessitĆ che il contratto di appalto sia redatto in forma scritta e registrato e che ne emerga la dichiarazione concernente il possesso delle condizioni agevolative; il diritto al credito dāimposta nasce al momento della consegna del bene costruito, sicchĆØ a tale data dovrĆ farsi riferimento per la prova dei requisiti di āprima casaā
- lāacquisto di immobili in corso di costruzione: in questo caso āla verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto allāagevolazione non può essere differita sine dieā avendo il contribuente il termine per dimostrare lāultimazione dei lavori di tre anni dalla registrazione dellāatto. Una volta terminati i lavori, ĆØ necessario che lāimmobile costituisca unāabitazione (ossia che sia di categoria catastale A, con lāesclusione di A/1, A/8, A/9 e A/10).