Pubblicate le istruzioni INPS per la presentazione delle domande di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS riguardanti le domande dellāindennitĆ una tantum di 200 euro e degli ulteriori eventuali 150 euro per i soggetti con reddito sotto la soglia di 20mila euro, che siano state respinte dall’Istituto dopo il controllo dei requisiti. La scadenza non perentoria ĆØ il 20 aprile 2023.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
I beneficiari del suddetto bonus sono:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivitĆ commerciali
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione
- pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dellāINPS che esercitano per professione abituale, ancorchĆ© non esclusiva, attivitĆ di lavoro autonomo, compresi i partecipanti agli studi associati o societĆ semplici.
Per quanto riguarda i requisiti, i soggetti beneficiari devono disporre:
- di un reddito complessivo non superiore a 35mila euro nel periodo dāimposta 2021 (ovvero non superiore a 20mila euro se si vuole accedere anche allāintegrazione di 150 euro)
- dellāiscrizione alla gestione previdenziale INPS di appartenenza alla data del 18 maggio 2022
- avere partita IVA attiva e attivitĆ lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022 (il messaggio in commento non fa alcun riferimento alla recente estensione dellāindennitĆ anche ai non titolari di partita IVA, disposta dal DM 7 dicembre 2022 n. 6)
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale ĆØ richiesta lāindennitĆ , con competenza a decorrere dallāanno 2020 (fatta eccezione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022)
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022
- non essere percettore della pensione di reversibilitĆ .
PROCEDURA DI RIESAME ISTANZE RESPINTE
Il soggetto interessato a cui sia stata respinta la domanda può inoltrare istanza di riesame entro il termine, non perentorio, di 90 giorni decorrenti:
- dalla data di pubblicazione del messaggio, quindi in scadenza il 20 aprile 2023
- dalla data di conoscenza del rigetto della domanda, se successiva
Lāutente può presentare richiesta nella sezione del sito INPS in cui ĆØ stata presentata la domanda āIndennitĆ una tantum 200 euroā. Sul sito ĆØ pubblicata la procedura completa, mentre per le domande nello stato āRespintaā ĆØ disponibile la lista dei motivi di reiezione. Il tasto āChiedi riesameā consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione āAllega documentazioneā, i documenti previsti per il riesame.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RIESAME
LāINPS sottolinea che se la domanda ĆØ stata respinta perchĆ© non risulta effettuata l’iscrizione alla gestione INPS, l’interessato può presentare:
- unāautocertificazione della comunicazione dellāiscrizione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della posizione, con indicazione di data e numero di protocollo
- copia del versamento dei contributi previdenziali effettuato dallāanno 2020 fino al 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione.
Il commerciante o il lavoratore agricolo autonomo non tenuto allāiscrizione alla Camera di Commercio può allegare una dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione allāINPS con indicazione della data di iscrizione e numero di protocollo. I professionisti iscritti alla Gestione separata devono allegare unāautocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con data, numero di protocollo e una copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo.