Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio Francesco Corsaro respinge il ricorso esposto dalla società consortile Asmel s.c.a.r.l. nei confronti della deliberazione n.32 del 30/04/2015 avanzata dal Presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone.
Occorre precisare che la suddetta deliberazione raccoglie indagini e ispezioni guidate da Cantone, che nella parte iniziale del documento specifica: “Sono pervenuti a questa Autorità numerosi esposti concernenti le attività svolte da Asmel Consortile s.c.a.r.1. come centrale di committenza degli enti locali aderenti. In particolare, un primo esposto assunto al n.44713 del protocollo dell’Autorità in data 13 Maggio 2013,è stato presentato da dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti locali (ANACAP),per contestare la legittimità della gara bandita per l’affidamento in concessione delle attività di accertamento dei tributi Ici/Imu,Tarsu-Tia/Tares e per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate locali, da prestare a favore delle amministrazioni socie di Asmel”.
Alla fine delle indagini, durate circa un anno e mezzo, esaminando tutti i dati acquisiti l’Autorità ha deliberato che “il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo; pertanto, la società consortile Asmel non può essere inclusa tra i soggetti aggregatoti né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito; conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel”.
Il documento redatto da Cantone è stato inviato all’Avvocatura Generale dello Stato, all’Asmel, agli enti che hanno promosso l’azione di verifica alla società consortile e anche al Comune di Caggiano che detiene il 51% delle quote sociali dell’Asmel. Pertanto il Presidente del TAR Lazio respinge la domanda cautelare monocratica proposta dalla società Asmel e fissa per il 17 giugno la camera di consiglio per la trattazione collegiale al fine di prendere una decisione conclusiva sul provvedimento esposto da Cantone.
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– Rosanna Raimondo –