Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)Ā Lazio Francesco Corsaro respinge il ricorso esposto dalla societĆ consortile Asmel s.c.a.r.l. nei confronti della deliberazione n.32 del 30/04/2015 avanzata dal Presidente dellāAutoritĆ Anticorruzione Raffaele Cantone.
Occorre precisare che la suddetta deliberazione raccoglie indagini e ispezioni guidate da Cantone, che nella parte iniziale del documento specifica: āSono pervenuti a questa AutoritĆ numerosi esposti concernenti le attivitĆ svolte da Asmel Consortile s.c.a.r.1. come centrale di committenza degli enti locali aderenti. In particolare, un primo esposto assunto al n.44713 del protocollo dell’AutoritĆ in data 13 Maggio 2013,ĆØ stato presentato da dall’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti locali (ANACAP),per contestare la legittimitĆ della gara bandita per l’affidamento in concessione delle attivitĆ di accertamento dei tributi Ici/Imu,Tarsu-Tia/Tares e per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate locali, da prestare a favore delle amministrazioni socie di Asmelā.
Alla fine delle indagini, durate circa un anno e mezzo, esaminando tutti i dati acquisiti l’AutoritĆ ha deliberato che āil Consorzio Asmez e la societĆ consortile Asmel non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo; pertanto, la societĆ consortile Asmel non può essere inclusa tra i soggetti aggregatoti nĆ© può considerarsi legittimata ad espletare attivitĆ di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito; conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta societĆ consortile Asmelā.
Il documento redatto da Cantone ĆØ stato inviato allāAvvocatura Generale dello Stato, allāAsmel, agli enti che hanno promosso lāazione di verifica alla societĆ consortile e anche al Comune di Caggiano che detiene il 51% delle quote sociali dellāAsmel. Pertanto il Presidente del TAR Lazio respinge la domanda cautelare monocratica proposta dalla societĆ Asmel e fissa per il 17 giugno la camera di consiglio per la trattazione collegiale al fine di prendere una decisione conclusiva sul provvedimento esposto da Cantone.
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– Rosanna Raimondo –Ā