
Dal 12 agosto la transazione fiscale si applica anche ai tributi locali: IMU, TARI, addizionali e tutti i crediti degli enti pubblici territoriali. L’estensione, prevista dal Dlgs 147/2026, è immediatamente operativa e riguarda anche le procedure già in corso, purché non ancora omologate. Una novità che incide in modo significativo sulle composizioni negoziate, sui concordati e sulle liquidazioni giudiziali.
Applicazione immediata e impatto sulle procedure in corso
L’assenza di un regime transitorio rende le nuove norme subito utilizzabili anche nelle procedure già avviate prima del 12 agosto. Nella composizione negoziata, il debitore può formulare una proposta di transazione dei tributi locali anche in fase avanzata del percorso, ma non può pretendere risposte immediate dagli enti territoriali: questi devono avere il tempo tecnico per valutare la proposta, soprattutto nella prima applicazione della norma. Il principio è lo stesso che l’Agenzia delle Entrate applica alle proposte presentate troppo a ridosso della chiusura della composizione: se arrivate negli ultimi 90 giorni, sono considerate tardive o abusive, salvo eccezioni.
Nel concordato preventivo, la falcidia dei tributi locali era già possibile senza transazione fiscale. Tuttavia, la transazione diventa ora decisiva perché consente il cram down, cioè l’imposizione del trattamento anche in caso di voto contrario dell’ente. Per attivarlo serve una proposta di transazione fiscale, che può essere presentata anche dopo il deposito del ricorso, ripresentando il piano di concordato. La modifica del piano deve comunque rispettare il limite dei 20 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 105, comma 4, Ccii), e la proposta deve arrivare in tempo utile per permettere agli enti di esprimersi, con possibilità di rinviare il voto se giustificato dalla novità normativa.
Effetti nelle liquidazioni giudiziali
Le nuove regole si applicano anche ai concordati nella liquidazione giudiziale già aperti al 12 agosto. La transazione fiscale può essere utilizzata sia quando la proposta non è ancora stata presentata, sia quando è già depositata ma non omologata. In entrambi i casi, l’estensione ai tributi locali apre la strada a soluzioni più flessibili e a una maggiore capacità di gestione del debito verso gli enti territoriali, con potenziali benefici per la riuscita del concordato.
Conclusione
L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali rappresenta un cambio di passo importante: amplia gli strumenti a disposizione delle imprese in crisi, rafforza la coerenza tra crediti erariali e locali e introduce la possibilità del cram down anche per IMU, TARI e tributi comunali. La mancanza di un regime transitorio accelera l’impatto della norma, ma richiede attenzione ai tempi procedurali e alle valutazioni degli enti territoriali.
Una novità che, se ben gestita, può rendere più efficaci i percorsi di risanamento e le soluzioni concordatarie.


