Il Tar Campania si ĆØ espresso su un ricorso riguardante l’individuazione delle aree non idonee allāinstallazione di impianti eolici in Campania sancendo la legittimitĆ dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale della Campania. La Regione Campania, infatti, con deliberazione dello scorso ottobre ha dato attuazione al comma 1 dell’articolo 15 della Legge Regionale 6/2016 con il quale ĆØ prevista, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, lāindividuazione dei criteri e delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw. Tra queste le areeĀ che presentano vulnerabilitĆ ambientali, quelleĀ caratterizzate da pericolositĆ ovvero rischio idrogeologico, le areeĀ individuate come beni paesaggistici,Ā di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, Important Bird Areas, siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione, parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna, geositi,Ā aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione edĀ aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito dāavifauna migratoria o protetta.
Punto cardine dellāatto impugnato ĆØ il corretto contemperamento delle esigenze di tutela dellāambiente, mediante produzione di energia pulita, con lāesigenza di tutelare il paesaggio e i tratti identitari del territorio. In particolare, ĆØ stato individuato il criterio della āsaturazioneā di alcune aree al fine di evitare il cosiddetto āeffetto selvaā, che ha condotto ad una proliferazione di pale eoliche e ad un loro addensamento in molte parti delle aree interne.
Secondo il TAR, infatti, āil territorio ĆØ una risorsa limitata e non riproducibile: sicchĆØ, se in tali zone ĆØ giĆ stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioniā. Eā stata inoltre riconosciuta la corretta applicazione del principio del ātempus regit actumā, in base al quale le nuove norme si applicano non solo alle nuove istanze ma anche a quelle giĆ presentate e non ancora autorizzate.
A questo proposito il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, e l’assessore alle AttivitĆ Produttive, Amedeo Lepore, hanno dichiarato:āLa sentenza del Tar Campania sancisce la bontĆ delle scelte della Giunta De Luca nella complessa materia della installazione di pale eoliche nella nostra Regione, confermando la necessitĆ di limitare la proliferazione di impianti e di impedirne la realizzazione nelle zone giĆ sature come quelle di una vasta parte delle aree interne. La sentenza del Tar ĆØ di grande importanza perchĆØ riconosce la necessitĆ , anche nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di rispettare i valori ambientali e paesaggistici e di guardare a un’economia sostenibile, sempre più legata al benessere di territori e non al loro deturpamento. La Giunta Regionale proseguirĆ nella rigorosa azione contro le speculazioni a danno dell’ambiente e a favore di uno sviluppo delle energie pulite e della sostenibilitĆ delle attivitĆ produttiveā.
– Chiara Di Miele –