L’attuale e desiderata stabilizzazione economica, ottenuta tra i sostegni destinati alle famiglie e alle imprese (ancora in emergenza), la spinta agli investimenti pubblici accompagnata altresì dalla transizione verso un’economia più sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, ha mostrato una forte e sorprendente voglia di ripresa del tessuto economico italiano. Man forte, a questa auspicata e solida risalita, potrebbe essere ulteriormente data dal possibile controllo dell’indebitamento delle imprese di ogni dimensione: il riferimento è al decreto legislativo n. 14/2019 in vigore dal 15 luglio scorso il quale detta la nuova disciplina del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
- Dott.ssa Miriam Mangieri, come può descriverci il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza?
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza propone, tra le più rilevanti novità, alle imprese di qualsiasi dimensione di rilevare tempestivamente un possibile stato di crisi o d’insolvenza al fine di prevenirlo ed arginarlo. Il nuovo Codice struttura tutti gli istituti presentati con lo scopo di assicurare la continuità aziendale che è un presupposto fondamentale per ogni attività che ha interesse alla prosecuzione della propria attività di impresa, prevenendo il rischio di essere posta in liquidazione o di cessare.
- Che novità contiene il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza?
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza insiste sulla tempestiva rilevazione della crisi e tenta di non danneggiare la continuità aziendale. In ragione di ciò le aziende con prontezza dovranno adottare idonei rimedi, concedendo ampia fiducia alle capacità manageriali degli imprenditori/amministratori che dovranno prevedere e superare la crisi. Su di essi grava infatti la responsabilità di dotare le proprie imprese degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei così come indicato dall’art. 2086 cc. Dunque le principali novità possono essere così riassunte: tempestività, continuità aziendale (going concern) e assetti adeguati. Altra novità è la scomparsa del termine “fallimento”, proprio a sottolineare la nuova direzione che la presente normativa intende adottare.
- Cosa lo distingue dalla precedente normativa?
Il nuovo Codice, tenuto conto delle novità introdotte quali tempestività, continuità aziendale (going concern) e assetti adeguati, propone un monitoraggio interno ed esterno dell’impresa ed elenca dei criteri ovvero dei segnali da apprezzare e considerare quali campanelli di allarme. Questi criteri dettati dall’art. 3 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sono: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 dell’art. 3 CCI; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2. Ed ancora il nuovo Codice al comma 4, dell’articolo 3, specifica che costituiscono segnali per la previsione di una possibile crisi ed insolvenza dell’impresa: l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
- Come è possibile prevenire la crisi d’impresa o almeno conoscere che questi segnali di allarme sono al limite?
Tramite il monitoraggio che rientra tra i doveri, ex art. 2086 cc, dell’imprenditore o dell’amministratore i quali devono adottare adeguati assetti sia di natura organizzativa, sia contabile sia amministrativa al fine di assicurare la continuità della propria attività. Gli artt. dal 25-octies al 25-decies, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, specificano che sono oggetto di monitoraggio interno ed esterno: il risultato di gestione; l’adempimento di obbligazioni selezionate sulla base della particolare collocazione pubblicistica.
- Che fare se un’impresa entra in crisi o in stato di insolvenza?
Il Codice al riguardo propone procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale, come la composizione negoziata che può essere promossa dallo stesso imprenditore. Ed ancora nell’ambito dei nuovi strumenti adottabili per la gestione della crisi si ritrova un inedito piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione simile ad un “concordato preventivo”.