Lāattuale e desiderata stabilizzazione economica, ottenuta tra i sostegni destinati alle famiglie e alle imprese (ancora in emergenza), la spinta agli investimenti pubblici accompagnata altresƬ dalla transizione verso unāeconomia più sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, ha mostrato una forte e sorprendente voglia di ripresa del tessuto economico italiano. Man forte, a questa auspicata e solida risalita, potrebbe essere ulteriormente data dal possibile controllo dellāindebitamento delle imprese di ogni dimensione: il riferimento ĆØ al decreto legislativo n. 14/2019 in vigore dal 15 luglio scorso il quale detta la nuova disciplina del Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza.
- Dott.ssa Miriam Mangieri, come può descriverci il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza?
Il nuovo Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza propone, tra le più rilevanti novitĆ , alle imprese di qualsiasi dimensione di rilevare tempestivamente un possibile stato di crisi o dāinsolvenza al fine di prevenirlo ed arginarlo. Il nuovo Codice struttura tutti gli istituti presentati con lo scopo di assicurare la continuitĆ aziendale che ĆØ un presupposto fondamentale per ogni attivitĆ che ha interesse alla prosecuzione della propria attivitĆ di impresa, prevenendo il rischio di essere posta in liquidazione o di cessare.
- Che novitĆ contiene il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza?
Il nuovo Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza insiste sulla tempestiva rilevazione della crisi e tenta di non danneggiare la continuitĆ aziendale. In ragione di ciò le aziende con prontezza dovranno adottare idonei rimedi, concedendo ampia fiducia alle capacitĆ manageriali degli imprenditori/amministratori che dovranno prevedere e superare la crisi. Su di essi grava infatti la responsabilitĆ di dotare le proprie imprese degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei cosƬ come indicato dallāart. 2086 cc. Dunque le principali novitĆ possono essere cosƬ riassunte: tempestivitĆ , continuitĆ aziendale (going concern) e assetti adeguati. Altra novitĆ ĆØ la scomparsa del termine āfallimentoā, proprio a sottolineare la nuova direzione che la presente normativa intende adottare.
- Ā Cosa lo distingue dalla precedente normativa?
Il nuovo Codice, tenuto conto delle novitĆ introdotte quali tempestivitĆ , continuitĆ aziendale (going concern) e assetti adeguati, propone un monitoraggio interno ed esterno dellāimpresa ed elenca dei criteri ovvero dei segnali da apprezzare e considerare quali campanelli di allarme. Questi criteri dettati dallāart. 3 del nuovo Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza sono: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dellāattivitĆ imprenditoriale svolta dal debitore; verificare la sostenibilitĆ dei debiti e le prospettive di continuitĆ aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 dellāart. 3 CCI; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilitĆ del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2. Ed ancora il nuovo Codice al comma 4, dellāarticolo 3, specifica che costituisconoĀ segnali per la previsione di una possibile crisi ed insolvenza dellāimpresa: l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metĆ dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchĆ© rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
- Come ĆØ possibile prevenire la crisi d’impresa o almeno conoscere che questi segnali di allarme sono al limite?Ā Ā
Tramite il monitoraggio che rientra tra i doveri, ex art. 2086 cc, dellāimprenditore o dellāamministratore i quali devono adottare adeguati assetti sia di natura organizzativa, sia contabile sia amministrativa al fine di assicurare la continuitĆ della propria attivitĆ . Gli artt. dal 25-octies al 25-decies, Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza, specificano che sono oggetto di monitoraggio interno ed esterno: il risultato di gestione;Ā lāadempimento di obbligazioni selezionateĀ sulla base della particolare collocazione pubblicistica.
- Che fare se un’impresa entra in crisi o in stato di insolvenza?
Il Codice al riguardo propone procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuitĆ aziendale, come la composizione negoziata che può essere promossa dallo stesso imprenditore. Ed ancora nellāambito dei nuovi strumenti adottabili per la gestione della crisi si ritrova un inedito piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione simile ad un āconcordato preventivoā. Ā