Congedo di maternità flessibile: con la nuova procedura, introdotta dalla circolare n. 106 del 29 settembre 2022, viene eliminato l’obbligo di invio della certificazione medica all’INPS e la valutazione della stessa viene spostata direttamente in capo al datore di lavoro. Tale certificazione deve attestare che la prosecuzione durante l’ottavo mese di gravidanza dell’attività lavorativa non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro. Generalmente il periodo di congedo di maternità inizia nei due mesi precedenti il parto per concludersi nei tre mesi successivi allo stesso; con la nuova modalità semplificata, la lavoratrice potrà beneficiare dell’opzione che gli permette di lavorare anche dopo il settimo mese di gravidanza, astenendosi dal lavoro per 5 mesi dopo il parto.
La lavoratrice che vuole usufruire delle due forme di flessibilità è tenuta a produrre, prima dell’ottavo mese di gravidanza, la documentazione medica che attesti l’assenza di rischi per la propria salute e per quella del nascituro, cioè:
- certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato;
- certificazione del competente medico dell’azienda.
Tale documentazione sanitaria non dovrà più essere inviata all’INPS, ma solo al proprio datore di lavoro o committente, non comportando, l’assenza o l’acquisizione non conforme di tale certificazione, conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità.
Già nel 2013 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si era espressa nel merito con la sentenza n. 10180 evidenziando che la presentazione del certificato di maternità oltre il settimo mese non determina conseguenze sul fronte dell’indennità di maternità da corrispondere alla lavoratrice, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
Le novità in materia di congedo di maternità flessibile e dopo il parto si applicheranno:
- alle lavoratrici dipendenti del settore privato;
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.
Nello specifico tali novità riguarderanno sia le nuove domande che quelle già presentate e in istruttoria, così come quelle in via di autotutela su richiesta dell’interessata.
La nuova circolare INPS detta le regole specifiche per le due forme di flessibilità:
- per il congedo di maternità dal mese che precede la data presunta del parto, la certificazione sanitaria dovrà essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro. La lavoratrice dovrà semplicemente indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità inserendo i numeri di giorni. Resta da inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico certificatore.
- Per l’utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto, fermo restando l’obbligo di acquisire la certificazione medica nel corso del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, così come dal medico del lavoro ove previsto. Le certificazioni sanitarie dovranno inoltre individuare chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività, se fino alla data presunta del parto o fino alla data effettiva.
Nel caso di malattia insorta durante l’ottavo mese di gravidanza o nel caso di malattia che preceda la data del parto o la data presunta partirà automaticamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Permane, inoltre, la facoltà per la lavoratrice di rinunciare alla volontà di astenersi dal lavoro dopo il parto inviando comunicazione all’INPS. Dalla data della stessa decorre il congedo di maternità.