
Visto il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, il Comune di Sala Consilina ha inteso adottare l’applicazione delle misure di prevenzione specifiche.
Vengono dunque richiamati i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre, ovvero: di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione; di abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre; di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli; di usare motori o fornelli che producano faville o brace, apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, far brillare mine, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come gettare fiammiferi o sigarette accese e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
E’ vietato inoltre accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Il sindaco Domenico Cartolano ordina quindi agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia di banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco è ordinato di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere alla ripulitura dell’area circostante all’insediamento mediante il taglio di erba e arbusti. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
Allo stesso modo è dato ordine ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive prive di residui di vegetazione (di larghezza non inferiore a 5 metri) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno cinque metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o confinanti. E’ fatto divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici…), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all’articolo 2 della L. n. 353/2000, è ordinato di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui sono presenti le attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
E’ vietato l’impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di 100 metri da essi.
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi è dato il compito di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Devono essere effettuate anche spalcature o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza dell’ordinanza, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori a termini di legge.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione (per cui non sia già prevista una specifica sanzione) è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000.

