Nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto di famiglia del 1975 viene istituito il fondo patrimoniale, ossia quel complesso di beni costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo con la funzione di fronteggiare i bisogni della famiglia. In particolare ĆØ un istituto atto a tutelare e segregare i beni destinati alla famiglia dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltĆ economica o di fallimento dellāattivitĆ esercitata da uno dei coniugi, in quanto gli stessi beni essendo soggetti ad un vincolo di destinazione possono essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
IlĀ fondo patrimoniale, istituito per garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, può inoltre rappresentare uno strumento a disposizione dellāimprenditore o del lavoratore autonomo per salvaguardare i beni familiari dallāaggressione dei creditori in caso di difficoltĆ economiche (o fallimento) dellāattivitĆ esercitata da uno dei coniugi.
I beni compresi nel fondo patrimoniale, infatti, sonoĀ sottoposti ad un vincolo di destinazioneĀ in base al quale gli stessi possono essere utilizzatiĀ esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e pertanto non possono essere aggrediti per saldare debiti maturati nellāattivitĆ imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi. Ciò ribadito anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha descritto i bisogni di famiglia come āesigenze volte al pieno mantenimento ed allāarmonico sviluppo della famiglia, nonchĆ© al potenziamento della sua capacitĆ lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativiā.
Il fondo patrimonialeĀ si costituisce attraversoĀ unĀ atto pubblico redatto daĀ unĀ notaio, allāinterno del quale ĆØ riportato lāelenco di tutti i beni in esso contenuti, che sarĆ poi trascritto nei pubblici registri ed annotato a margine dellāatto di matrimonio. Dunque, tale fondo viene meno in seguito adĀ annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non vi siano figli minori, nel qual caso la sua durataĀ si protrae fino al compimento della maggiore etĆ dellāultimo figlio. La sua costituzione può avvenire anche prima del matrimonio, tuttavia, produrrĆ effetti soltanto al momento in cui sorge tale vincolo.
Lāamministrazione del fondoĀ e quindi dei beni e degli utili dagli stessi derivantiĀ spetta equamente ad entrambi i coniugi; in particolare gli atti di amministrazione ordinaria possono essere compiuti dal singolo coniuge, mentre quelli di amministrazione straordinaria vanno eseguiti da entrambi congiuntamente.
Fanno parte del fondo patrimoniale beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito, dunque lāazienda non può mai essere oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale, cosƬ come ne sono esclusi tutti i beni che, anche se di elevato valore economico, non rientrano tra i beni che devono essere iscritti in pubblici registri (ad esempio, gioielli e oggetti dāarte).
Conferire beni nel fondo comporta lāapposizione sugli stessi di un vincolo di destinazione anche senza il necessario trasferimento della proprietĆ ; questi beni costituiscono una sorta di āpatrimonio a sĆ© stanteā rispetto a quelli sui quali i creditori possono rivalersi per far rispettare le obbligazioni che uno dei due coniugi ha contratto nellāesercizio della propria attivitĆ . Allāuopo assume quindi rilevanza la natura del debito: se lo stesso ĆØ contratto per i bisogni della famiglia ĆØ āaggredibileā dal creditore, mentre se ĆØ contratto per altre necessitĆ ĆØ ānon aggredibileā dal creditore.
Alla luce di quanto esposto si evince lāutilizzo del fondo patrimoniale esclusivamente in particolari situazioni.