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DURC di congruità dal 1° novembre. Al via la nuova procedura per contrastare il lavoro nero – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners

27 Ottobre 2021

Il Durc di congruità è stato introdotto dal Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020, nello specifico all’articolo 8 comma 10-bis è sancito che: al Documento Unico di Regolarità Contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore (1° novembre) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui si parla (Dl 76/2020) è a firma di Andrea Orlando, è stato poi registrato dalla Corte dei Conti e segue quanto stabilito nell’accordo sottoscritto il 10 settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali dell’edilizia e da tutte le associazioni datoriali.

Una novità, di nuovo impatto ed interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, la nuova normativa prevede l’applicazione di un sistema di verifica dell’incidenza della manodopera nei lavori di edilizia comprese anche tutte le attività affini, sia direttamente che funzionalmente connesse, all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori e per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale.

Con riferimento ai lavori privati le disposizioni si applicano alle opere il cui valore risulti complessivamente di un importo pari o superiore a 70mila euro. L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro 10 giorni dalla richiesta.

Attraverso il comunicato ministeriale viene precisato che ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riconducibili ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa e comunque prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.

L’obiettivo del provvedimento è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa. Nella pratica, la verifica che viene effettuata dalla Cassa Edile è un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020.

In particolare, la tabella prevede alcune categorie di lavori e delle connesse percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera.

Nel dettaglio per la nuova edilizia civile è stata prevista una percentuale minima del 14,28% dell’incidenza del lavoro prestato e per la nuova edilizia industriale una percentuale minima del 5,36%. Per la ristrutturazione di edifici una percentuale minima del 22% nel caso siano edifici civili e del 6,69% nel caso, invece, siano industriali. La percentuale minima sale al 30% nell’ipotesi di restauro e scende al 13,77% nel caso si tratti di opere stradali o ponti.

Al di sotto di questi limiti, se dichiarata l’incidenza del costo lavoro inferiore alle specifiche percentuali su indicate, scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, nonché l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare. In caso di esito positivo della verifica con il rispetto di tutti i parametri indicati l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.

Qualora a seguito delle verifiche dell’Ispettorato non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione per le imprese attivabile con apposito invito a ricevere dalla Cassa di riferimento; comunque è previsto ed applicato un margine di tolleranza pari al 5%, rispetto alle percentuali di riferimento per gli specifici lavori e in tal caso sarà rilasciata ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria che risulti non congrua potrà altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea a comprovare ed attestare costi non registrati presso la Cassa Edile / Edilcassa nel rispetto delle ipotesi previste, per tale fattispecie, dall’Accordo Collettivo del settore edile precedentemente citato.

L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa conterrà, alternativamente, le seguenti possibili ipotesi di soluzione:

  • entro il termine di 15 giorni l’impresa potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento alla Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
  • superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Infine è stata prevista una convenzione apposita tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili che definisce le modalità di interscambio delle informazioni tramite una cooperazione applicativa che consenta di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata nonché tutti i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto.

Si spera che tale intervento sia realmente lo strumento più opportuno per il contrasto al lavoro nero e che le aziende del settore si adeguino senza altre implicazioni che tendino al contenimento degli altri costi a discapito della qualità delle opere e prestazioni rese e sulla sicurezza.

Studio Viglione Libretti

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