Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 27 del 15 dicembre contenente disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Fatta salva lāadozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dellāevoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando lāobbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale a decorrere dal 23 dicembre al 1° gennaio 2022Ā
– per lāintero arco della giornata ĆØ fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dellāacqua, nelle aree pubbliche, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli allāaperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
– nei luoghi pubblici allāaperto ĆØ fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
– ĆØ confermato lāobbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche allāaperto, in ogni luogo non isolato (centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico allāaperto);
Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaioĀ
– dalle ore 11.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione ĆØ fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dellāacqua.
Ć fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti. Ć fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre AutoritĆ competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della movida. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento ĆØ punito con la sanzione del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro. Si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellāesercizio o dellāattivitĆ da 5 a 30 giorni. Allāatto dellāaccertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, lāorgano accertatore può disporre la chiusura provvisoria dellāattivitĆ o dellāesercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisorio ĆØ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa ĆØ raddoppiata e quella accessoria ĆØ applicata nella misura massima. Dopo due violazioni delle disposizioni commesse in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dellāesercizio o dellāattivitĆ da 1 a 10 giorni.