Con il provvedimento del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto le linee guida per l’inoltro della domanda di contributo a fondo perduto, prevedendo che a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio è possibile inoltrare la relativa richiesta; il provvedimento inoltre contiene le istruzioni, il modello da compilare e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica dell’istanza.
Il contributo spetta in base ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 se il dato del 2020 è inferiore almeno del 30% al dato del 2019.
La percentuale da applicare si distingue in base al fatturato del 2019:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro e fino a 1 milione euro;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro e fino a 5 milioni euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni euro.
L’istanza potrà essere presentata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’istanza potrà essere inviata nel periodo che va dal 30 marzo al 28 maggio 2021; in caso di errore sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Nello stesso periodo, ed anche oltre la data del 28 maggio, sarà possibile trasmettere la rinuncia al contributo.
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