In questo appuntamento con “Chiedilo al Notaio” tratteremo con il Notaio Giuseppina Di Novella un argomento molto interessante di cui si è sentito spesso parlare, il cosiddetto Testamento biologico o DAT.
- Notaio di cosa si tratta?
Il testamento biologico, o in acronimo “Dat” (“Disposizioni Anticipate di Trattamento”), argomento molto delicato, è disciplinato della legge n. 219/2017, in vigore dal 31 gennaio 2018, che prevede la possibilità di esprimere le proprie volontà nella scelta delle cure mediche, ed in generale della propria salute, nonché il consenso ed il rifiuto su scelte terapeutiche, trattamenti sanitari ed accertamenti diagnostici in previsione di una propria futura incapacità. Tutto ciò è stato oggetto di grande attenzione mediatica soprattutto nel casi di Eluana Englaro o Piergiorgio Welby ed, in generale, nelle discussioni relative al principio di autodeterminazione che non significa, almeno secondo il nostro ordinamento, suicidio assistito, ma significa poter decidere sulla tipologia di cure a cui ci si vuole sottoporre o meno.
- Chi può fare le DAT e in quale forma?
Chiunque, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere può fare testamento biologico. In relazione alla sua forma, la legge prevede ampia possibilità di scelta. Infatti tali disposizioni possono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dinanzi ad un Notaio; presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza; presso le strutture sanitarie competenti e, per i cittadini italiani residenti all’estero, presso gli Uffici Consolari Italiani. Inoltre, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le sue volontà in merito ai trattamenti sanitari possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
- Dove vengono conservate queste volontà?
Tutte le Disposizioni Anticipate di Trattamento depositate presso i Notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i Consolati Italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute ed attivata a partire dal 1° febbraio 2020.
- È possibile cambiare idea, negli anni, sulle volontà espresse?
Certo, il disponente qualora lo desiderasse può, nelle stesse forme in cui ha espresso le sue volontà, modificarle o revocarle ed anche rinnovarle. La legge prevede inoltre che, nel caso in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
- È possibile nominare una persona di fiducia in previsione dell’incapacità del disponente?
Sì, è la legge che prevede la possibilità ed è anche cosa molto opportuna che venga nominato un fiduciario, cioè una persona di fiducia che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattendere le indicazioni, con il consenso dei medici, nel caso in cui appaiano palesemente inadatte al caso specifico, non corrispondano alla condizione clinica attuale del paziente o siano sopraggiunte altre cure non esistenti alla data di redazione delle DAT. In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico, la legge prevede che la decisione finale è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso o del rappresentante legale della persona interessata, se è stato nominato ovvero dai parenti stretti, o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
- E dunque, concludendo, qual è la fondamentale differenza tra testamento biologico e testamento tradizionale?
Hanno evidentemente momenti di applicazione e contenuto molto diversi tra loro. Il testamento tradizionale contiene disposizioni relative ai propri beni, il testamento biologico invece disposizioni sulla propria salute. In altri termini, nel primo vengono inserite le disposizioni per regolare la propria successione, quindi, essenzialmente e principalmente la trasmissione del proprio patrimonio dopo la morte, indicando i beneficiari dell’eredità e le relative quote. Il testamento biologico, al contrario, contiene le Disposizioni Anticipate di Trattamento e, come lo stesso termine suggerisce, riguarda le disposizioni relative alla propria salute, applicabili quando e nel momento in cui, pur essendo ancora in vita, non si è più in grado di esprimere il proprio volere coscientemente ed intenzionalmente. Queste ultime potrebbero dunque non trovare mai applicazione, a differenza del testamento tradizionale, nell’ipotesi in cui il disponente non si trovi mai, per sua fortuna, nella situazione di incapacità e necessità medica assistita.