Pubblicata dallāAgenzia delle entrate la nuova misura agevolativa, sotto forma di credito dāimposta utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese che hanno subito un aumento dei consumi di energia elettrica.
Il Decreto Sostegni-ter ha istituito lāerogazione dellāagevolazione nei confronti delle imprese a forte consumo di energia elettrica (definite imprese energivore) sotto forma di credito dāimposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 a fronte di una parziale compensazione degli extra costi sostenuti per lāinnalzamento del prezzo dellāenergia .
Il requisito per accedere alla misura ĆØ legato alla media costi per KWh della componente energia elettrica relativi allāultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto alla media di quelli relativi allāultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito dāimposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
Lo stesso contributo viene riconosciuto alla imprese gasivore, per il primo ed il secondo trimestre del 2022 in misura ridotta. Le agevolazioni vengono poi incrementate dal Decreto Ucraina bis, il quale stabilisce che per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari giĆ disposti dal decreto āEnergiaā sono rideterminati nella misura del 25% (anzichĆ© 20) per i consumi di energia e del 20% (anzichĆ© 15) per il gas.
Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori nel secondo trimestre, rideterminandola dal 20 al 25%.
Il Decreto Ucraina bis prevede analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti dāimposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per lāacquisto dellāenergia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%), oltre a riconosce un credito dāimposta a favore delle imprese esercenti attivitĆ agricola e della pesca, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.
La misura del contributo straordinario ĆØ stato rideterminato dal Decreto Aiuti che ha previsto per le imprese non energivore un incremento dal 12 al 15%Ā e per le imprese non gasivore dal 20 al 25%.
Tali crediti dāimposta possono essere utilizzati dalle imprese beneficiarie in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella dellāAgenzia delle Entrate, da inserire nella āsezione erarioā del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna āimporti a credito compensatiā oppure, nei casi in cui lāimpresa debba procedere al riversamento dellāagevolazione, nella colonna āimporti a debito versatiā.
CODICE F24 | DESCRIZIONE CREDITO DāIMPOSTAĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā AMMONTARE CREDITO DāIMPOSTA | |
6960 | Credito dāimposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) | 20% delle spese |
6961 | Credito dāimposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) | 25% delle spese |
6966 | Credito dāimposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) | 10% delle spese |
6962 | Credito dāimposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | 25% delle spese |
6963 | Credito dāimposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) | 15% delle spese |
6964 | Credito dāimposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022 | 25% delle spese |
6965 | Credito dāimposta per lāacquisto di carburanti per lāesercizio dellāattivitĆ agricola e della pesca (primo trimestre 2022) | 20% delle spese |
I crediti dāimposta, in alternativa alla compensazione tramite F24, possono essere ceduti per lāintero importo inoltrando telematicamente allāAgenzia delle entrate, dal 7 luglio al 21 dicembre, la relativa comunicazione della cessione del credito. Conseguentemente coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre, oppure cederlo ulteriormente per lāintero importo, entro il 21 dicembre.