
L’operazione di fusione tra una Fondazione ETS e una società semplice agricola può godere di un trattamento fiscale sorprendentemente favorevole quando il patrimonio trasferito non entra nella sfera commerciale dell’ente. La risposta n. 171 dell’11 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto tre punti: assenza di plusvalenze, esclusione dall’Iva e imposte indirette in misura fissa. Un caso che diventa un precedente importante per gli enti del Terzo settore impegnati nella tutela di beni culturali e paesaggistici.
Plusvalenze non imponibili: la neutralità si estende anche agli ETS
Il primo nodo riguarda le imposte sui redditi. La fusione tra la Fondazione e la società semplice agricola non genera plusvalenze tassabili, perché i beni trasferiti vengono destinati solo all’attività istituzionale dell’ente e non alla sua eventuale sfera commerciale. L’Agenzia richiama il principio di neutralità fiscale previsto dagli articoli 172 e 174 del Tuir, ma sottolinea che, quando entrano in gioco soggetti non commerciali, conta la destinazione concreta dei beni. Qui la tenuta agricola continua a essere utilizzata per attività agricola tramite affitto, senza alcuna finalità lucrativa. Il risultato è chiaro: il patrimonio confluito nella Fondazione mantiene il valore fiscale originario, senza alcun realizzo imponibile.
Fusione fuori campo Iva: manca il requisito soggettivo
Sul fronte Iva, la società semplice aveva cessato da tempo ogni attività agricola diretta, aveva escluso i canoni dall’imposta e non esercitava più la detrazione. In assenza di attività rilevante ai fini Iva, la fusione non può essere considerata un’operazione imponibile. L’Agenzia evidenzia che l’esclusione opera già per mancanza del requisito soggettivo, rendendo superfluo il richiamo alla norma che esclude dall’Iva i trasferimenti di beni in operazioni straordinarie. In sostanza, la fusione non entra nel campo Iva, eliminando ogni rischio di imposizione indiretta legata all’imposta sul valore aggiunto.
Registro, ipotecaria e catastale: imposte fisse grazie al Codice del Terzo settore
Il terzo chiarimento riguarda le imposte indirette. Poiché l’operazione è fuori campo Iva, scatta il principio di alternatività previsto dall’articolo 40 del Tuir. L’Agenzia applica l’articolo 82 del Codice del Terzo settore, che garantisce agli ETS un regime agevolato per fusioni, scissioni e trasformazioni: registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Anche se una delle parti è una società semplice, la fusione è comunque realizzata da un ETS, che mantiene tale qualifica dopo l’operazione. Questo basta per applicare il regime agevolato, assicurando una neutralità fiscale simile a quella societaria.
Conclusione: un modello di favore fiscale per gli ETS
La risposta dell’Agenzia delle Entrate delinea un quadro molto favorevole per gli enti del Terzo settore che incorporano patrimoni destinati a finalità istituzionali. Quando i beni non alimentano attività commerciale, la fusione può beneficiare di un triplo vantaggio: nessuna plusvalenza, operazione fuori campo Iva, imposte indirette fisse. Un orientamento che rafforza la possibilità per gli ETS di acquisire e gestire patrimoni di valore culturale e paesaggistico, mantenendo una fiscalità coerente con la loro missione.


