
La circolare n. 21 dell’11 agosto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli segna un passaggio decisivo nell’attuazione della riforma delle accise sull’energia elettrica introdotta dal decreto legislativo n. 43/2025. Dopo il decreto attuativo del Mef del 10 marzo 2026, che ha definito modalità di applicazione, dichiarazione e versamento del tributo, la circolare fornisce istruzioni pratiche per imprese, produttori e venditori, con l’obiettivo di rendere uniforme l’applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
Ruoli, responsabilità e classificazioni nel settore elettrico
Uno dei punti chiave della circolare riguarda la definizione precisa delle figure che operano nel mercato dell’energia elettrica. Le Dogane distinguono tra venditore, autoproduttore e consumatore di energia destinata all’autoconsumo, chiarendo anche la posizione di chi svolge contemporaneamente attività di consumo e vendita. Questa classificazione non è solo terminologica: determina obblighi diversi in materia di autorizzazioni, dichiarazioni, versamenti e controlli.
L’Agenzia ribadisce che si può parlare di autoproduzione solo quando produttore e consumatore coincidono. Se l’energia viene ceduta a terzi, il soggetto assume il ruolo di venditore o consumatore‑venditore, con i relativi adempimenti.
Particolare attenzione è dedicata agli impianti da fonti rinnovabili: le esenzioni e le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente quando produzione e consumo avvengono nello stesso sito e con coincidenza tra produttore e utilizzatore.
Autorizzazioni, licenze e requisiti di affidabilità
La circolare illustra in modo dettagliato le procedure per avviare attività soggette ad autorizzazione alla vendita o a licenza di esercizio per le officine elettriche. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle direzioni territoriali dell’Adm in base alla sede legale del richiedente, mentre le licenze di esercizio competono all’Ufficio delle dogane e dei monopoli del territorio in cui si trova l’officina.
Per le officine elettriche è obbligatorio allegare schemi degli apparati e degli strumenti di misura, così da consentire verifiche sulla corretta configurazione dell’impianto. La circolare richiama anche i requisiti di affidabilità dei soggetti coinvolti: la sede legale indicata deve essere reale e operativa, non un semplice recapito formale. L’assenza di una struttura idonea a permettere controlli può portare al diniego o alla revoca dell’autorizzazione.
Garanzie, uso promiscuo e reti interne di distribuzione
In fase di avvio delle attività è richiesta una cauzione pari ad almeno il 15% dell’accisa annua stimata, calcolata in base alla tipologia del contribuente. La circolare affronta poi il tema dell’uso promiscuo dell’energia, che comporta regimi fiscali diversi per la stessa fornitura. Gli utilizzatori devono comunicare al venditore o consumatore‑venditore la ripartizione dei consumi tra i vari impieghi, allegando una relazione tecnica asseverata con percentuali e consumo annuo stimato. Infine, per le reti interne di distribuzione presenti in siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, è obbligatoria l’installazione di misuratori interni capaci di rilevare separatamente i consumi dei diversi utilizzatori.
Sguardo finale
La circolare n. 21/2026 rappresenta un tassello fondamentale per rendere pienamente operativa la riforma delle accise sull’energia elettrica. Le nuove istruzioni chiariscono ruoli, obblighi e procedure, rafforzano i controlli e introducono regole più precise per garantire trasparenza e uniformità. Un quadro più chiaro, pensato per accompagnare operatori e imprese in una fase di profondo cambiamento del settore energetico.


