
Con la risposta n. 7 del 31 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo definitivo le modalità di detrazione dell’Iva relativa ai versamenti effettuati dalle imprese fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback.
Un intervento necessario, considerati i dubbi generati dall’applicazione dell’articolo 9-ter del Dl 78/2015 e dalle difficoltà operative riscontrate dalle aziende. Il payback impone alle imprese di contribuire al ripiano dello sforamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015–2018.
L’articolo 9 del Dl 34/2023 ha introdotto due principi fondamentali:
- l’Iva compresa nella quota di payback è detraibile, previa operazione di scorporo;
- il diritto alla detrazione sorge al momento del versamento alla Regione o Provincia autonoma, da documentare tramite apposita nota di variazione interna. La norma prevede anche che le Regioni comunichino alle imprese la quota di Iva teorica, ma molte non hanno adempiuto. Da qui la necessità di un metodo alternativo.
Come scorporare l’Iva? L’Agenzia conferma che le imprese possono calcolare autonomamente l’Iva da detrarre utilizzando le proprie fatture di vendita, archiviate per Regione e annualità.
Il procedimento indicato è il seguente:
- determinare la percentuale di fatturato per ciascuna aliquota Iva (4%, 10%, 22%);
- applicare tali percentuali all’importo del payback;
- scorporare l’Iva secondo l’articolo 27 del Dpr 633/1972;
- sommare le imposte ottenute.
Si tratta di un metodo pienamente legittimo e fondato su dati documentabili. Per esercitare la detrazione, l’impresa deve emettere una nota di variazione in diminuzione interna, poiché il versamento è effettuato verso un ente territoriale diverso dall’acquirente dei dispositivi.
La nota deve contenere: gli estremi dei provvedimenti regionali/provinciali; i progressivi delle fatture rettificate; l’imponibile e Iva suddivisi per aliquota.
La nota va registrata nella liquidazione Iva del periodo (rigo VP4 con segno negativo) e confluisce nel rigo VE25 della dichiarazione annuale. Può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui si verifica il presupposto. Se emessa tra gennaio e aprile 2026, concorre alla liquidazione del periodo e deve essere riportata nella dichiarazione Iva 2026 (da presentare entro aprile 2027).
Un chiarimento che sblocca un nodo operativo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente un quadro chiaro e applicabile, consentendo alle imprese di recuperare l’Iva versata a titolo di payback anche in assenza delle comunicazioni regionali, di utilizzare un metodo di calcolo basato su dati certi e documentabili, di emettere correttamente la nota di variazione interna e detrarre l’imposta nei tempi previsti.
Un passaggio fondamentale per chi opera nel settore dei dispositivi medici e ha sostenuto costi significativi negli anni oggetto di ripiano.



