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	<title>La Rubrica del Consulente Archivi - Ondanews.it</title>
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	<description>notizie vallo di diano, notizie cilento, notizie provincia di salerno</description>
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	<title>La Rubrica del Consulente Archivi - Ondanews.it</title>
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		<title>Partite IVA inattive: nuove verifiche e rischio chiusura &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/10/partite-iva-inattive.jpg" width="700" height="875" /></p>
<p>Cambiano le regole per le <strong>partite IVA inattive</strong>. Con il nuovo provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate, entrato in vigore il 12 ottobre, vengono <strong>aggiornate le procedure</strong> per individuare le attività che risultano ferme da tempo e che potrebbero essere oggetto di chiusura d&#8217;ufficio.</p>
<p>Le novità riguardano i controlli effettuati dal Fisco, le modalità di comunicazione ai contribuenti e la possibilità di ottenere la riattivazione della partita IVA qualora la cessazione venga ritenuta ingiustificata.</p>
<p><strong>Controlli più accurati per individuare le partite IVA inattive</strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate potrà effettuare verifiche più approfondite per accertare se una partita IVA sia realmente inattiva. La chiusura d&#8217;ufficio continua a riguardare i soggetti che non hanno esercitato alcuna attività economica negli ultimi tre anni, ma <strong>da ora i controlli si baseranno su un numero maggiore di informazioni.</strong></p>
<p>Oltre ai dati già presenti nell&#8217;Anagrafe Tributaria, saranno presi in considerazione anche elementi come le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i versamenti effettuati dal contribuente. L&#8217;obiettivo è rendere gli accertamenti più precisi e ridurre il rischio di coinvolgere attività ancora operative.</p>
<p><strong>Comunicazioni digitali e 60 giorni per evitare la chiusura</strong></p>
<p>Un&#8217;altra importante novità riguarda le modalità di comunicazione. In via prioritaria,<strong> l&#8217;Agenzia utilizzerà il domicilio digitale del contribuente</strong> o del suo rappresentante. In assenza di un recapito digitale valido, resterà possibile l&#8217;invio tramite raccomandata.</p>
<p>La comunicazione sarà inoltre disponibile nel Cassetto fiscale e, per le persone fisiche, potrà essere segnalata anche tramite App IO. Dal momento della ricezione decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente può fornire chiarimenti e dimostrare l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività, evitando così la chiusura della propria posizione IVA.</p>
<p><strong>Riattivazione possibile anche dopo la cessazione</strong></p>
<p>Tra le novità più rilevanti c&#8217;è la possibilità di <strong>richiedere la riattivazione della partita IVA dopo la chiusura d&#8217;ufficio.</strong> Se il contribuente ritiene che la cessazione non sia corretta, può presentare un&#8217;istanza motivata presso un qualsiasi ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione utile a dimostrare la propria attività.</p>
<p>Dopo le verifiche del caso l&#8217;Amministrazione finanziaria potrà autorizzare la riattivazione della posizione. In tal caso, la partita IVA verrà ripristinata con effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni. Una misura che offre maggiori tutele ai contribuenti e consente di correggere eventuali errori derivanti dai controlli automatici.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>E-commerce: nuove regole doganali UE per gli acquisti online &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/e-commerce-nuove-regole-doganali-ue-per-gli-acquisti-online-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>Cambiano le regole per chi acquista prodotti online da Paesi extra Ue. La Commissione europea ha aggiornato la guida operativa che spiega il funzionamento delle nuove somme dovute in dogana per le merci vendute a distanza.<br />
Le novità riguardano il <strong>dazio temporaneo di 3 euro</strong> e la nuova <strong>tassa di gestione europea da 2 euro</strong>, con l&#8217;obiettivo di rafforzare i controlli sulle importazioni e migliorare la tracciabilità dei prodotti che entrano nel mercato europeo.</p>
<p><strong>Dazio temporaneo da 3 euro: a chi si applica</strong></p>
<p>Dal <strong>1° luglio 2026</strong> è entrato in vigore il nuovo <strong>dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo</strong>, che ha sostituito la precedente esenzione doganale prevista per le spedizioni con valore fino a 150 euro. La misura interessa tutte le merci acquistate tramite vendite a distanza e importate nell&#8217;Unione europea con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.<br />
Il regime resterà in vigore fino al <strong>1° luglio 2028</strong>, salvo eventuali proroghe legate all&#8217;entrata in funzione del futuro sistema europeo <strong>Customs Data Hub</strong>.</p>
<p><strong>Arriva la nuova tassa di gestione da 2 euro</strong></p>
<p>Dal <strong>1° novembre 2026</strong> entrerà invece in vigore la <strong>Union Handling Fee</strong>, una nuova tassa di gestione pari a <strong>2 euro per articolo</strong>. A differenza del dazio temporaneo, questa misura <strong>non ha una scadenza</strong> e si applicherà a tutte le merci vendute a distanza, indipendentemente dal loro valore.<br />
Ciò significa che il contributo sarà richiesto sia per i prodotti fino a 150 euro sia per quelli di importo superiore, aumentando i costi legati alle importazioni effettuate tramite e-commerce.</p>
<p><strong>Più controlli e nuove regole per la tracciabilità</strong></p>
<p>Le novità non riguardano soltanto i costi. Dal <strong>1° novembre 2026</strong> diventeranno obbligatori i <strong>Product Identifier (Pid)</strong> per le vendite a distanza di merci fino a 150 euro. Questi identificativi consentiranno alle autorità doganali di seguire con maggiore precisione il percorso dei prodotti e di individuare più rapidamente eventuali articoli non conformi agli standard europei di sicurezza.<br />
Sul fronte fiscale, resta invariato il funzionamento dei regimi Iva esistenti, mentre la nuova tassa di gestione sarà considerata una <strong>spesa accessoria</strong> e confluirà nella <strong>base imponibile Iva</strong>, con conseguente applicazione dell&#8217;imposta anche su questo importo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Rimborsi spese mediche dagli enti bilaterali: quando va fatta la comunicazione? &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/rimborsi-spese-mediche-dagli-enti-bilaterali-quando-va-fatta-la-comunicazione-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/10/ENTI-BILATERALI-SPESE-MEDICHE.jpg" width="700" /></p>
<p>L’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> ha chiarito che gli<strong> enti bilaterali</strong> non sono sempre obbligati a trasmettere i dati relativi ai<strong> rimborsi delle spese sanitarie</strong> erogati ai propri iscritti. L’obbligo di comunicazione scatta solo in determinate situazioni, mentre può essere escluso quando i contributi che finanziano tali rimborsi non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale per il lavoratore.</p>
<p><strong>Conta il beneficio fiscale ricevuto dal lavoratore</strong></p>
<p>La regola generale nasce dalla necessità di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare che vengano portate in detrazione spese sanitarie che, in realtà, non sono rimaste a carico del contribuente. Per questo motivo alcuni soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei rimborsi sanitari erogati. Tuttavia, l’obbligo riguarda solo i casi in cui i contributi o i premi versati abbiano generato un beneficio fiscale, come una deduzione, una detrazione o l’esclusione dal reddito imponibile.</p>
<p><strong> Nessun obbligo se i contributi sono tassati</strong></p>
<p>Nel caso analizzato dall’Agenzia, l’ente bilaterale è finanziato tramite contributi versati sia dal datore di lavoro sia dai lavoratori. La particolarità è che la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, mentre quella pagata dal lavoratore non è fiscalmente deducibile ai fini Irpef. Di conseguenza, tali contributi non producono alcun vantaggio fiscale e le somme rimborsate per le spese mediche vengono considerate come spese che restano effettivamente a carico del contribuente.</p>
<p><strong>Le spese rimborsate restano detraibili</strong></p>
<p>Proprio perché i contributi non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale devono essere considerate “rimaste a carico” del lavoratore. Per questo motivo l’ente non è tenuto a comunicare tali rimborsi all’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Il chiarimento rappresenta un punto importante per gli enti bilaterali e per i lavoratori iscritti, poiché conferma che l’assenza di benefici fiscali sui contributi esclude l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai rimborsi sanitari.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<item>
		<title>Ecobonus 2026. ENEA aggiorna le guide sui lavori ammessi, detrazioni e documenti da conservare &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/ecobonus-2026-enea-aggiorna-le-guide-sui-lavori-ammessi-detrazioni-e-documenti-da-conservare-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/10/enea.jpg" width="700" /></p>
<p>L’<strong>ENEA</strong> ha aggiornato i propri <strong>vademecum dedicati all’Ecobonus 2026</strong>, fornendo indicazioni pratiche per cittadini, tecnici e proprietari di immobili che intendono realizzare <strong>interventi di</strong> <strong>efficientamento energetico</strong>. Le nuove schede aiutano a capire quali lavori possono beneficiare della detrazione fiscale, quali requisiti devono essere rispettati e quali documenti è necessario conservare per non perdere l’agevolazione.</p>
<p><strong>Detrazioni confermate fino al 2026</strong></p>
<p>Le guide aggiornate rappresentano un utile riferimento operativo per orientarsi tra le regole dell’Ecobonus. <strong>Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026</strong> la detrazione è pari al<strong> 36%</strong>, mentre sale al 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Dal 1° gennaio 2027, salvo eventuali modifiche legislative, le aliquote dovrebbero ridursi al 30% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e al 36% per la prima casa. Resta inoltre confermata<strong> l’esclusione delle caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili</strong> dalle agevolazioni.</p>
<p><strong>Quali interventi possono accedere all’Ecobonus</strong></p>
<p>Tra i lavori che continuano a beneficiare dell’incentivo rientrano la<strong> sostituzione di infissi e serramenti</strong>, l’installazione di <strong>schermature solari,</strong> il <strong>cappotto termico</strong> e gli interventi di <strong>isolamento delle strutture opache</strong>. Sono agevolabili anche le pompe di calore, gli scaldacqua a pompa di calore, i sistemi ibridi, i microcogeneratori, i generatori a biomassa, gli impianti di building automation e gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici.</p>
<p>Le schede ENEA dedicano inoltre spazio ai lavori effettuati sulle parti comuni dei condomìni e agli impianti solari termici.</p>
<p><strong>Comunicazione ENEA e documentazione da conservare</strong></p>
<p>Uno degli aspetti più importanti riguarda gli<strong> adempimenti</strong> richiesti per ottenere la detrazione. La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa all’ENEA <strong>entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o dal collaudo</strong>, utilizzando il portale dedicato ai bonus fiscali. È inoltre fondamentale conservare tutta la documentazione prevista, inclusi il codice CPID rilasciato dal sistema, le eventuali asseverazioni tecniche, l’APE, le schede tecniche dei materiali, le fatture e le ricevute dei bonifici parlanti.</p>
<p>Una documentazione completa è essenziale per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti e per evitare contestazioni in fase di controllo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
<p><a href="http://www.studioviglionelibretti.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://c2.staticflickr.com/2/1765/42199310964_4f160a87c7_o.jpg" width="480" height="81" /></a></p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.ondanews.it/ecobonus-2026-enea-aggiorna-le-guide-sui-lavori-ammessi-detrazioni-e-documenti-da-conservare-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/">Ecobonus 2026. ENEA aggiorna le guide sui lavori ammessi, detrazioni e documenti da conservare &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</a> proviene da <a href="https://www.ondanews.it">Ondanews.it</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Fisco, ottobre ricco di adempimenti: le date chiave per contribuenti e imprese – a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/fisco-ottobre-ricco-di-adempimenti-le-date-chiave-per-contribuenti-e-imprese-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ondanews.it/?p=559756</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/10/FISCO-SCADENZE-OTTOBRE-viglione.jpg" width="650" /></p>
<p>Il <strong>calendario fiscale di ottobre</strong> è particolarmente ricco di appuntamenti che coinvolgono contribuenti, professionisti e imprese. Tra versamenti, dichiarazioni e comunicazioni telematiche, il mese concentra alcune delle scadenze più importanti dell&#8217;anno, soprattutto nella seconda metà di ottobre.</p>
<p><strong>Attenzione al 15 ottobre tra fatture e dichiarazione precompilata</strong></p>
<p>Il primo appuntamento di rilievo riguarda i <strong>soggetti IVA</strong>, chiamati a emettere e registrare le <strong>fatture differite</strong> relative alle operazioni effettuate nel mese precedente e documentate tramite DDT o altra documentazione idonea.</p>
<p>La stessa data rappresenta inoltre l&#8217;ultimo giorno utile per annullare il <strong>modello Redditi PF 2026 precompilato</strong> già trasmesso, nei casi previsti dalla normativa.</p>
<p><strong>Il 16 ottobre è il giorno con più scadenze</strong></p>
<p>La data più importante del mese è senza dubbio il <strong>16 ottobre</strong>, che concentra numerosi adempimenti fiscali e contributivi.</p>
<p>Entro questa scadenza devono essere effettuati i versamenti delle <strong>imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi</strong>, delle <strong>ritenute alla fonte</strong> e dell&#8217;<strong>IVA mensile</strong> per i contribuenti interessati. Nello stesso giorno scadono anche i pagamenti relativi alle <strong>locazioni brevi</strong>, ai <strong>contributi INPS dei lavoratori dipendenti</strong> e a quelli dovuti alla <strong>Gestione Separata</strong>.</p>
<p><strong>Fine ottobre tra Intrastat e 730 integrativo</strong></p>
<p>Il <strong>26 ottobre</strong> è una data importante per chi effettua operazioni con l&#8217;estero. Entro questo termine devono essere presentati gli <strong>elenchi Intrastat</strong> relativi alle operazioni intracomunitarie del periodo di riferimento.</p>
<p>Nello stesso giorno scade anche il termine per presentare il <strong>730 integrativo</strong>, la dichiarazione che consente di correggere eventuali errori o omissioni che comportano un maggior credito o un minor debito per il contribuente.</p>
<p><strong>POS, OSS e altri adempimenti di fine mese</strong></p>
<p>Gli ultimi giorni di ottobre sono dedicati a una serie di comunicazioni e dichiarazioni fiscali. Tra queste rientrano gli adempimenti relativi ai regimi IVA <strong>OSS</strong> e <strong>IOSS</strong>, la comunicazione per il <strong>regime transfrontaliero di franchigia IVA</strong> e le registrazioni sul <strong>Libro Unico del Lavoro</strong>.</p>
<p>Nello stesso periodo gli esercenti interessati devono inoltre completare il <strong>collegamento dei nuovi POS</strong> con il registratore telematico attraverso i servizi dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Il 2 novembre la scadenza più attesa</strong></p>
<p>Poiché il termine ordinario del 31 ottobre slitta, la data da ricordare è quella di <strong>lunedì 2 novembre</strong>.</p>
<p>Entro questa scadenza devono essere trasmessi i modelli <strong>Redditi 2026</strong>, <strong>IRAP 2026</strong> e <strong>Modello 770/2026</strong>. Lo stesso termine riguarda anche le <strong>Certificazioni Uniche</strong> che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata.</p>
<p>Particolarmente importante anche l&#8217;appuntamento con il <strong>Concordato Preventivo Biennale 2026-2027</strong>, che consente ai contribuenti interessati di aderire alla proposta prevista dal Fisco entro i termini stabiliti.</p>
<p><strong>Credito IVA e ravvedimento speciale tra gli ultimi adempimenti</strong></p>
<p>A chiudere il calendario fiscale del mese sono gli adempimenti legati al <strong>credito IVA del terzo trimestre 2026</strong>, per il quale è possibile richiedere il rimborso o utilizzare il credito in compensazione tramite il modello IVA TR.</p>
<p>Sempre entro il termine del 2 novembre è previsto anche il versamento della rata del <strong>ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale</strong>, per i contribuenti che hanno aderito alla rateizzazione.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Regime forfettario e SRL di famiglia: quando le fatture alla società fanno perdere l’agevolazione – a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>Il rapporto tra <strong>regime forfettario</strong> e <strong>partecipazione in una Srl familiare</strong> continua a creare dubbi tra professionisti e imprenditori. Un recente chiarimento emerso durante Telefisco ha riportato l’attenzione su una regola spesso sottovalutata: in alcuni casi, emettere fatture alla società di famiglia può comportare la <strong>perdita del regime agevolato</strong>.</p>
<p>La questione riguarda soprattutto chi possiede <strong>quote</strong>, anche minime, di una Srl nella quale i familiari detengono la maggioranza e che svolge un’attività collegata a quella esercitata dal contribuente in partita Iva.</p>
<p><strong>Non conta solo la quota posseduta nella Srl</strong></p>
<p>A prima vista, possedere appena <strong>l’1% di una Srl</strong> potrebbe sembrare irrilevante. In realtà, la normativa non guarda esclusivamente alla partecipazione diretta, ma considera anche il <strong>controllo indiretto</strong> esercitato tramite i familiari. Se, ad esempio, il restante 99% della società è detenuto dal padre, questa circostanza può essere rilevante ai fini della verifica del controllo previsto dalla legge.</p>
<p>Per stabilire se esiste tale controllo occorre fare riferimento alle regole del Codice civile e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che anche una quota molto ridotta può diventare problematica quando si inserisce in un contesto familiare che consente di influenzare la società.</p>
<p><strong>Attività della Srl e attività del forfettario devono essere riconducibili</strong></p>
<p>La presenza di un controllo diretto o indiretto, da sola, non determina automaticamente l’uscita dal regime forfettario. È necessario che esista anche una seconda condizione fondamentale: la <strong>riconducibilità delle attività</strong> svolte.</p>
<p>In pratica, la Srl e il contribuente devono operare in ambiti economici collegati. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non basta appartenere allo stesso codice Ateco o alla stessa categoria generale. Occorre valutare concretamente il rapporto tra le attività esercitate e il collegamento economico esistente tra il professionista o l’imprenditore e la società.</p>
<p><strong>Le fatture alla società sono l’elemento decisivo</strong></p>
<p>L’aspetto più delicato riguarda la presenza di <strong>fatture emesse dal contribuente verso la Srl controllata</strong>. Quando il professionista o l’imprenditore in regime forfettario presta servizi o cede beni alla società e quest’ultima porta in deduzione i relativi costi, la causa di esclusione può diventare operativa.</p>
<p>In queste situazioni risultano infatti presenti sia il requisito del controllo sia quello della riconducibilità dell’attività. Di conseguenza, il contribuente rischia di non poter più beneficiare del regime forfettario. Diverso è il caso in cui la Srl non deduca fiscalmente i costi derivanti dalle fatture ricevute, circostanza che può evitare l’applicazione della causa di esclusione.</p>
<p>Per chi opera in una <strong>Srl di famiglia</strong> e contemporaneamente applica il <strong>regime forfettario</strong>, è quindi fondamentale verificare con attenzione il rapporto societario, le attività svolte e i flussi di fatturazione. Un controllo preventivo può evitare spiacevoli sorprese e la perdita di un regime fiscale particolarmente vantaggioso.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Concordato preventivo biennale, online le schede per valutare adesione e rinnovo &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/concordato-preventivo-biennale-online-le-schede-per-valutare-adesione-e-rinnovo-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>Arrivano importanti novità per i contribuenti interessati al<strong> Concordato Preventivo Biennale (CPB).</strong> L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale le nuove schede di sintesi, strumenti pensati per offrire una panoramica chiara e immediata dei dati utili a valutare la convenienza dell’adesione al concordato per il <strong>biennio 2026-2027.</strong></p>
<p>Le schede rappresentano un supporto concreto per professionisti, imprese e lavoratori autonomi soggetti agli <strong>Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA),</strong> consentendo di analizzare gli effetti della proposta e di comprendere eventuali vantaggi collegati al rinnovo dell’adesione. Tra questi assume particolare rilievo il nuovo ravvedimento speciale introdotto dal recente Decreto Omnibus, che offre la possibilità di regolarizzare alcune annualità pregresse a condizioni agevolate.</p>
<p><strong>Cosa sono le schede di sintesi e a cosa servono</strong></p>
<p>Le<strong> nuove schede di sintesi CPB</strong> sono documenti informativi messi a disposizione dei contribuenti direttamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Il loro obiettivo è fornire tutte le informazioni necessarie per valutare in modo più consapevole l’adesione al Concordato Preventivo Biennale.</p>
<p>Attraverso questi documenti il contribuente può conoscere in anticipo gli effetti dell’eventuale <strong>accordo fiscale con il Fisco per gli anni 2026 e 2027,</strong> avendo a disposizione una serie di dati già elaborati dall’Amministrazione finanziaria. La consultazione delle schede consente di avere una visione immediata della propria posizione fiscale e della propria affidabilità, facilitando la scelta se accettare o meno la proposta di concordato. In questo modo viene semplificata un’attività che spesso richiede analisi approfondite e verifiche da parte del contribuente e del professionista che lo assiste.</p>
<p>Le informazioni riportate derivano infatti dalle dichiarazioni già presenti nell’Anagrafe Tributaria e permettono di comprendere meglio il proprio profilo fiscale senza dover ricostruire autonomamente tutti i dati necessari.</p>
<p><strong>Le informazioni contenute nelle schede</strong></p>
<p>All’interno delle schede trovano spazio le principali informazioni relative all’attività economica svolta dal contribuente e alla sua posizione fiscale. Particolare importanza assume<strong> il punteggio ISA,</strong> elemento che misura il grado di affidabilità fiscale. Quando il punteggio risulta inferiore al valore massimo di 10, viene riportata anche un’indicazione relativa ad eventuali anomalie o incoerenze contabili e strutturali emerse dall’analisi del modello presentato. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, il punteggio non viene invece visualizzato.</p>
<p>Le schede contengono inoltre i principali dati economici e fiscali risultanti dall’ultima dichiarazione acquisita dall’Agenzia delle Entrate e riportano le informazioni utili per comprendere gli effetti dell’eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026-2027. Si tratta quindi di uno strumento che non si limita a fornire dati numerici, ma che aiuta il contribuente a valutare concretamente le opportunità offerte dal concordato e le conseguenze delle diverse scelte possibili.</p>
<p><strong>Ravvedimento speciale e rinnovo del concordato</strong></p>
<p>Uno degli aspetti più interessanti delle nuove schede riguarda il collegamento tra il rinnovo del CPB e il <strong>nuovo ravvedimento speciale</strong> delle annualità pregresse. La misura interessa i contribuenti che hanno già aderito al Concordato Preventivo Biennale per il periodo 2024-2025 e che decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 entro i termini previsti dalla normativa. Per questi soggetti le schede mettono a disposizione informazioni utili per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini della regolarizzazione degli anni dal 2020 al 2023. Vengono infatti forniti tabelle e dati di supporto che consentono di stimare con maggiore precisione il costo dell’operazione.</p>
<p>La sezione dedicata al ravvedimento è disponibile per i contribuenti che applicano gli ISA e contiene gli elementi necessari per il calcolo delle imposte sostitutive relative alle imposte sui redditi, alle addizionali e, quando prevista, anche all’IRAP. Non vengono invece elaborate le annualità per le quali non risulta presentato il modello ISA, quelle con dati incompleti o i periodi caratterizzati da particolari cause di esclusione previste dalla normativa.</p>
<p>Ricordiamo che <strong>l’adesione al concordato</strong> dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2026, termine che<strong> slitta al 2 novembre 2026</strong> per effetto della coincidenza con giorni festivi.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Vi.diCo.Web: il nuovo servizio online per il visto di conformità – a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/vi-dico-web-il-nuovo-servizio-online-per-il-visto-di-conformita-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>La <strong>digitalizzazione degli adempimenti fiscali</strong> compie un nuovo passo avanti. Con il provvedimento del 22 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto <strong>“Vi.diCo.Web &#8211; Visto di conformità”</strong>, un nuovo servizio telematico dedicato ai professionisti che rilasciano il visto di conformità e le asseverazioni.</p>
<p>L’obiettivo è rendere più <strong>semplice, veloce e trasparente</strong> la gestione delle comunicazioni necessarie per esercitare questa attività professionale. Grazie al nuovo sistema, sarà possibile presentare direttamente online la comunicazione preventiva, aggiornare i dati già trasmessi e persino comunicare un’eventuale rinuncia, senza dover utilizzare procedure separate.</p>
<p><strong>Un nuovo passo verso la semplificazione digitale</strong></p>
<p>Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha investito sempre più nella trasformazione digitale dei propri servizi. In questo contesto nasce <strong>Vi.diCo.Web</strong>, una piattaforma pensata per semplificare il rapporto tra professionisti e amministrazione finanziaria.</p>
<p>Il nuovo servizio consentirà ai professionisti abilitati di trasmettere direttamente dall’<strong>area riservata</strong> del portale dell’Agenzia la comunicazione preventiva necessaria per ottenere l’abilitazione al rilascio del <strong>visto di conformità</strong>. Si tratta di un adempimento fondamentale per coloro che intendono attestare la correttezza formale di dichiarazioni e documenti fiscali.</p>
<p>La novità non riguarda soltanto la fase iniziale della comunicazione. Attraverso lo stesso canale sarà infatti possibile gestire eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni dei dati già inviati. In questo modo l’intero procedimento viene concentrato in un unico ambiente digitale, più intuitivo e facilmente controllabile.</p>
<p>A partire dall’<strong>11 gennaio 2027</strong>, il canale telematico diventerà l’unica modalità disponibile per l’invio delle comunicazioni. Fino a quella data i professionisti avranno il tempo necessario per familiarizzare con il nuovo strumento.</p>
<p><strong>Come funziona il servizio Vi.diCo.Web</strong></p>
<p>Uno degli aspetti più interessanti del nuovo sistema è la sua funzione di accompagnamento nella compilazione delle pratiche. Il professionista viene guidato passo dopo passo nell’inserimento delle informazioni richieste, riducendo il rischio di errori o omissioni.</p>
<p>Una volta inviata la comunicazione, il servizio permette di seguire lo <strong>stato di lavorazione</strong> della pratica. Questo rappresenta un importante elemento di trasparenza, poiché consente di verificare in tempo reale l’avanzamento dell’iter amministrativo.</p>
<p>Un’altra funzione particolarmente utile riguarda la possibilità di controllare la propria presenza nell’<strong>elenco informatizzato dei professionisti abilitati</strong> ad apporre il visto di conformità. Grazie a questa verifica immediata, il professionista può avere sempre sotto controllo la propria posizione.</p>
<p>La piattaforma conserva inoltre lo storico delle comunicazioni trasmesse, consentendo una consultazione semplice e immediata dei documenti già inviati.</p>
<p><strong>I requisiti e le informazioni da comunicare</strong></p>
<p>La comunicazione preventiva deve contenere una serie di dati e dichiarazioni previsti dalla normativa vigente. Attraverso Vi.diCo.Web il professionista inserisce tutte le informazioni richieste per dimostrare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività.</p>
<p>Tra gli elementi più importanti figurano le informazioni relative alle <strong>garanzie</strong> stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità. Queste coperture rappresentano uno strumento essenziale di tutela sia per il professionista sia per i contribuenti che si affidano alle sue attestazioni.</p>
<p>Devono inoltre essere comunicate le eventuali <strong>strutture organizzative</strong> attraverso le quali il professionista intende effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Anche questi dati sono indispensabili per consentire una corretta gestione delle attività e dei controlli.</p>
<p>Attraverso il servizio sarà poi possibile segnalare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta nel tempo, mantenendo costantemente aggiornate le informazioni presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><strong>Un servizio che guarda al futuro</strong></p>
<p>L’introduzione di Vi.diCo.Web rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione dei servizi fiscali italiani. La possibilità di gestire online l’intero ciclo delle comunicazioni relative al <strong>visto di conformità</strong> offre vantaggi concreti in termini di semplicità, rapidità e monitoraggio delle pratiche.</p>
<p>Per i professionisti significa disporre di uno strumento più efficiente e immediato, capace di ridurre gli adempimenti burocratici e migliorare la gestione delle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Per l’amministrazione finanziaria, invece, il nuovo servizio favorisce processi più digitali, uniformi e controllabili.</p>
<p>Con l’obbligatorietà prevista dal gennaio 2027, Vi.diCo.Web si prepara a diventare il punto di riferimento unico per tutte le attività legate alla comunicazione preventiva e alla gestione del visto di conformità, confermando la crescente centralità dei servizi digitali nel sistema fiscale italiano.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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</div></div><div class="clearfix"></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.ondanews.it/vi-dico-web-il-nuovo-servizio-online-per-il-visto-di-conformita-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/">Vi.diCo.Web: il nuovo servizio online per il visto di conformità – a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</a> proviene da <a href="https://www.ondanews.it">Ondanews.it</a>.</p>
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		<title>Digital Tax: chiarimenti sull&#8217;integrativa e sul credito ISD &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/digital-tax-chiarimenti-sullintegrativa-e-sul-credito-isd-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/09/DIGITAL-TAX.jpg" width="702" height="878" /></p>
<p>La <strong>digital tax</strong>, introdotta con la legge di bilancio 2019, rappresenta uno dei tentativi più significativi di adattare il sistema fiscale italiano all’economia digitale. Pensata per colpire i <strong>grandi gruppi internazionali</strong> che generano ricavi attraverso servizi digitali, l’imposta ha sempre richiesto un quadro operativo chiaro, soprattutto in materia di dichiarazioni e rettifiche.<br />
Con il <strong>principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026</strong>, l’Agenzia delle entrate interviene proprio su questo punto, chiarendo che la <strong>dichiarazione integrativa</strong> è ammessa anche ai fini dell’imposta sui servizi digitali e definendo le modalità di utilizzo dell’eventuale credito che ne deriva.</p>
<p><strong>La cornice normativa della digital tax</strong></p>
<p>L’imposta sui servizi digitali nasce dai commi <strong>35‑50 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018</strong>, con l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali forniti da gruppi con <strong>ricavi globali superiori a 750 milioni di euro</strong>. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del <strong>15 gennaio 2021</strong> ha poi definito le regole operative, stabilendo l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione Isd e richiamando, per quanto compatibili, le disposizioni del <strong>Dpr 322/1998</strong>.<br />
È proprio questo rinvio che apre la strada alla possibilità di correggere una dichiarazione già presentata attraverso una <strong>dichiarazione integrativa</strong>, come avviene per le altre imposte disciplinate dal Dpr.</p>
<p><strong>Perché l’integrativa è ammessa</strong></p>
<p>L’Agenzia chiarisce che, poiché il Dpr 322/1998 consente la rettifica delle dichiarazioni tramite integrativa, la stessa facoltà deve essere riconosciuta anche ai fini della digital tax. Il riferimento è all’<strong>articolo 8, comma 6‑bis</strong>, che permette ai contribuenti di correggere errori o omissioni entro i termini previsti. A rafforzare questa interpretazione interviene anche l’<strong>articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2019</strong>, secondo cui, per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le regole dell’Iva, purché compatibili. In questo quadro, l’integrativa diventa uno strumento pienamente utilizzabile anche per l’imposta sui servizi digitali, purché rispettati i presupposti normativi.</p>
<p><strong>Il nodo del credito: niente compensazione in F24</strong></p>
<p>Il punto più rilevante del principio di diritto riguarda l’utilizzo dell’eventuale <strong>credito</strong> che emerge dalla dichiarazione integrativa. L’Agenzia è netta: il credito Isd <strong>non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24</strong>. La ragione è contenuta nel provvedimento del 2021, che stabilisce che le eccedenze di versamento possono essere <strong>chieste a rimborso</strong> nella dichiarazione annuale oppure <strong>riportate agli anni successivi</strong>. La compensazione tramite F24 non rientra tra le modalità previste e, di conseguenza, non è ammessa. Se manca l’obbligo dichiarativo, il rimborso può essere richiesto con apposita istanza entro i termini dell’<strong>articolo 21 del Dlgs 546/1992</strong>.</p>
<p><strong>Implicazioni pratiche per i contribuenti</strong></p>
<p>Per i soggetti tenuti al versamento della digital tax, il chiarimento dell’Agenzia ha un impatto concreto. La possibilità di presentare una <strong>dichiarazione integrativa</strong> consente di correggere errori materiali, rettificare ricavi o ricalcolare l’imposta dovuta, garantendo maggiore flessibilità operativa. Tuttavia, la limitazione sull’utilizzo del credito impone una gestione attenta delle eccedenze: non potendo essere compensate con altri tributi, le somme versate in più devono essere recuperate tramite <strong>rimborso</strong> o riportate ai periodi successivi. Questo meccanismo conferma la natura autonoma della digital tax rispetto alle imposte gestite tramite F24 e richiede una pianificazione fiscale più accurata.</p>
<p><strong>Conclusione</strong></p>
<p>Il principio di diritto del 22 settembre 2026 segna un passaggio importante nella disciplina della <strong>digital tax</strong>, chiarendo che la <strong>dichiarazione integrativa</strong> è pienamente utilizzabile anche per questa imposta. Allo stesso tempo, ribadisce che il credito derivante da eventuali rettifiche non può essere impiegato in <strong>compensazione</strong> tramite F24, ma solo richiesto a <strong>rimborso</strong> o riportato agli anni successivi. Una conferma che rafforza la coerenza del sistema e offre ai contribuenti un quadro più chiaro per gestire correttamente gli adempimenti legati ai servizi digitali.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Durf, imposte estere e ritenute: chiarimenti decisivi per le imprese &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>Il <strong>Durf</strong>, Documento unico di regolarità fiscale, è il certificato che attesta la <strong>affidabilità fiscale</strong> di un’impresa e permette ai committenti di verificare che il fornitore rispetti gli obblighi tributari. Non riguarda solo gli appalti ad alta intensità di manodopera: sempre più aziende lo richiedono come garanzia contrattuale. Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto fondamentale: <strong>nel calcolo dei versamenti utili</strong> per ottenere il Durf rientrano anche le <strong>ritenute sugli interessi attivi</strong> e le <strong>imposte pagate all’estero</strong>, entro il limite del credito riconosciuto dal Tuir.</p>
<p><strong>Il caso e il dubbio dell’impresa</strong></p>
<p>Una società attiva nell’edilizia industriale e nella realizzazione di impianti energetici ha chiesto chiarimenti sul requisito più delicato del Durf: il rapporto del <strong>10% tra versamenti e ricavi</strong> dell’ultimo triennio. Pur non rientrando di norma negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’impresa si trova spesso a dover presentare il Durf ai committenti come presidio di conformità. Il dubbio nasceva da due voci presenti in dichiarazione: le <strong>ritenute sugli interessi bancari</strong>, versate dalla banca come sostituto d’imposta, e le <strong>imposte assolte all’estero</strong>, che non transitano nel conto fiscale italiano. La domanda era se queste componenti potessero essere valorizzate nel calcolo del requisito.</p>
<p><strong>Il quadro normativo e l’evoluzione interpretativa</strong></p>
<p>L’articolo 17-bis del<strong> Dlgs 241/1997</strong> stabilisce che, per ottenere il Durf, l’impresa deve dimostrare di aver effettuato versamenti pari almeno al 10% dei ricavi dichiarati nel triennio. <strong>La circolare</strong> <strong>1/2020</strong> aveva inizialmente indicato che nel calcolo andavano considerati solo i versamenti tramite modello F24. Successivamente, con la<strong> risoluzione 53/2020</strong>, l’Agenzia ha adottato una lettura più sostanziale: ciò che conta non è solo chi materialmente esegue il pagamento, ma la <strong>riferibilità della capacità contributiva</strong>. È così che sono stati inclusi tributi come l’<strong>Iva in reverse charge</strong> o quella versata dalla controllante nella liquidazione di gruppo. Una linea interpretativa che apre a una valutazione più ampia dei tributi economicamente imputabili all’impresa.</p>
<p><strong>La posizione dell’Agenzia sulle ritenute sugli interessi</strong></p>
<p>La <strong>risposta n. 174/2026</strong> conferma che le <strong>ritenute sugli interessi attivi</strong> possono essere <strong>conteggiate nel rapporto del 10%</strong>. Anche se il versamento è effettuato dalla banca, il prelievo è <strong>economicamente imputabile all’impresa</strong> che percepisce gli interessi. Il sostituto d’imposta non paga un proprio debito, ma quello del sostituito. Questo rende le ritenute perfettamente coerenti con il principio già espresso nella risoluzione 53/2020, rafforzando l’idea che il Durf valorizzi la reale capacità contributiva dell’impresa.</p>
<p><strong>Imposte estere: quando e quanto contano nel Durf</strong></p>
<p>La conclusione è favorevole anche per le <strong>imposte pagate all’estero</strong>. Pur non transitando nel conto fiscale italiano, possono essere considerate nel calcolo del Durf entro il limite del <strong>credito d’imposta riconosciuto</strong> ai sensi dell’articolo 165 del Tuir. L’Agenzia sottolinea che tali imposte rappresentano comunque un indicatore di affidabilità fiscale complessiva e che l’utilizzo del credito estero, a scomputo dell’Ires dovuta in Italia, equivale sostanzialmente a un versamento. In sostanza, ciò che conta è la natura economica del tributo, non il canale formale attraverso cui viene assolto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Utili non distribuiti e contributi INPS: cosa cambia per i soci di SRL – a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/utili-non-distribuiti-e-contributi-inps-cosa-cambia-per-i-soci-di-srl-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>L’ultima giurisprudenza della<strong> Corte di Cassazione</strong> introduce un chiarimento decisivo per i soci lavoratori di Srl: gli <strong>utili accantonati e non distribuiti</strong> <strong>non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS</strong>. Un principio che ribalta l’impostazione tradizionale dell’Ente previdenziale e che può incidere in modo concreto su verifiche, accertamenti e contenziosi.</p>
<p><strong>Il nodo tra reddito societario e contributi INPS</strong></p>
<p>Per anni l’INPS ha considerato rilevante, ai fini contributivi, anche la quota di utile prodotta dalla Srl e attribuibile al socio lavoratore, <strong>indipendentemente dalla distribuzione</strong>. La Cassazione, con la sentenza n. 25377, cambia prospettiva: ciò che conta non è l’utile generato dalla società, ma il reddito fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF<strong>. Se l’utile resta nella società, rimane reddito della Srl</strong> e non diventa automaticamente reddito personale del socio.</p>
<p><strong>Il principio chiave: conta ciò che è dichiarato ai fini IRPEF</strong></p>
<p>La Corte parte dall’articolo 3‑bis del DL 384/1992: i contributi dei soci iscritti alla Gestione commercianti si calcolano sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Questo passaggio è decisivo perché impedisce di considerare imponibile previdenziale un reddito solo teorico, non imputato fiscalmente alla persona fisica.</p>
<p>Gli <strong>utili accantonati a riserva</strong>, se non distribuiti e se la società non applica il regime di trasparenza fiscale, <strong>restano reddito della Srl.</strong> Non diventano reddito del socio e quindi <strong>non generano contributi INPS</strong>. La Cassazione respinge così l’idea che il socio unico possa “scegliere” di non distribuire utili per evitare contributi: ciò che rileva è esclusivamente la normativa fiscale, non la volontà del socio. Questo principio si applica anche quando il socio lavora abitualmente nella società: la partecipazione al lavoro non basta a trasformare l’utile societario in reddito personale.</p>
<p><strong>Trasparenza fiscale e distinzione tra socio lavoratore e socio di capitale</strong></p>
<p>Diverso è il caso delle Srl che hanno optato per la <strong>trasparenza fiscale</strong> (artt. 115 e 116 TUIR). In questo regime<strong> il reddito della società viene</strong> <strong>imputato ai soci per trasparenza</strong>, anche se non percepito. Qui sì che il reddito concorre alla base imponibile contributiva, perché diventa automaticamente reddito IRPEF del socio.</p>
<p>La sentenza ribadisce anche un punto spesso frainteso: la <strong>semplice partecipazione al capitale</strong> <strong>non comporta iscrizione alla Gestione commercianti.</strong> L’obbligo contributivo nasce solo se il socio partecipa abitualmente al lavoro aziendale. Infine, la Cassazione chiarisce l’onere della prova: è l’INPS che deve dimostrare che il reddito è stato imputato fiscalmente al socio. Senza questa prova gli utili non distribuiti non possono essere considerati imponibili.</p>
<p><strong>Cosa significa in pratica per soci e professionisti</strong></p>
<p>La pronuncia impone un cambio di approccio: non basta guardare al bilancio o all’utile prodotto dalla Srl. Occorre verificare come quel reddito è trattato fiscalmente, se è stato imputato al socio, se è stato dichiarato ai fini IRPEF e se la società applica o meno la trasparenza fiscale.</p>
<p>Per soci lavoratori, amministratori e consulenti diventa essenziale<strong> controllare delibere sulla destinazione dell’utile</strong>, <strong>regime fiscale della società</strong>, <strong>dichiarazioni dei redditi</strong> e criteri utilizzati dall’INPS negli avvisi di addebito. La Cassazione segna una linea chiara: ciò che resta nella Srl non è automaticamente reddito del socio e non può essere assoggettato a contribuzione senza una precisa imputazione fiscale.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Dichiarazione integrativa dopo l’avviso bonario: validità sì, automaticità no &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/dichiarazione-integrativa-dopo-lavviso-bonario-validita-si-automaticita-no-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>La Cassazione, con l’ordinanza n. 24863/2026, chiarisce un punto decisivo: la<strong> dichiarazione integrativa IVA</strong> presentata nei termini resta<strong> valida ed efficace anche se arriva dopo l’avviso</strong> bonario. Ma questa validità formale non basta. Quando la rettifica modifica in modo sostanziale i dati dichiarati, il contribuente deve dimostrare che i nuovi valori sono corretti e coerenti con la propria contabilità.</p>
<p><strong> La validità dell’integrativa </strong></p>
<p>La vicenda parte da una dichiarazione IVA con un debito d’imposta. Dopo il controllo automatizzato e la comunicazione di irregolarità, la società presenta una dichiarazione integrativa che azzera il debito. La Corte conferma che l’integrativa, presentata entro i termini dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998, è pienamente valida e sostituisce la dichiarazione originaria. La comunicazione di irregolarità non blocca questa possibilità: il contribuente può ancora correggere la dichiarazione, purché lo faccia entro i termini previsti. Il punto centrale, però, è che la validità formale dell’integrativa non coincide automaticamente con la fondatezza sostanziale dei nuovi dati.</p>
<p><strong>L’onere della prova sulla rettifica</strong></p>
<p>La Cassazione distingue nettamente tra<strong> ciò che è formalmente valido e ciò che è sostanzialmente dimostrato</strong>. Quando la rettifica è incisiva, come nel caso in cui un debito IVA di quasi 70mila euro scompare, il contribuente deve provare l’origine dell’errore, la ragione della correzione e la coerenza dei nuovi dati con la documentazione fiscale. Nel caso esaminato, i registri IVA e le liquidazioni periodiche non bastavano. Mancava una spiegazione chiara del perché la dichiarazione originaria riportasse dati così diversi. Inoltre, i dati dello spesometro 2017 confermavano la versione originaria, non quella integrativa. Per la Corte, la prova era quindi insufficiente, e il debito non poteva considerarsi venuto meno.</p>
<p><strong>Il giudizio tributario nel merito</strong></p>
<p>La società sosteneva che il giudice avesse ecceduto valutando la correttezza dell’integrativa. La Cassazione respinge questa tesi: il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice deve accertare la corretta obbligazione fiscale. Una volta riconosciuta l’efficacia dell’integrativa, il giudice deve verificare se la rettifica sia attendibile e se il debito fiscale sia davvero venuto meno. Non si tratta di ultrapetizione, ma di un controllo necessario. Sono ammessi anche i documenti prodotti in appello, perché il processo era iniziato prima della riforma del 2024: quindi anche lo spesometro può essere utilizzato per valutare la credibilità dei nuovi dati.</p>
<p>In conclusione, la dichiarazione integrativa presentata nei termini è valida, anche se arriva dopo l’avviso bonario. Ma <strong>non basta a cancellare automaticamente il debito</strong>. Quando la rettifica è significativa, il contribuente deve provare l’errore originario, la fondatezza dei nuovi dati e la loro coerenza con la contabilità. Nel caso deciso dalla Cassazione, questa prova non è stata ritenuta sufficiente e la cartella è stata confermata. Il principio è chiaro: l’integrativa è uno strumento utile, ma richiede <strong>rigore e documentazione solida.</strong></p>
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		<title>Fusione ETS–Società semplice: imposte fisse, nessuna IVA e zero plusvalenze &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/fusione-ets-societa-semplice-imposte-fisse-nessuna-iva-e-zero-plusvalenze-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>L’operazione di<strong> fusione tra una Fondazione ETS e una società semplice agricola</strong> può godere di un<strong> trattamento fiscale sorprendentemente favorevole</strong> quando il patrimonio trasferito non entra nella sfera commerciale dell’ente. La risposta n. 171 dell’11 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto tre punti: <strong>assenza di plusvalenze</strong>, <strong>esclusione dall’Iva</strong> e <strong>imposte indirette in misura fissa</strong>. Un caso che diventa un precedente importante per gli enti del Terzo settore impegnati nella tutela di beni culturali e paesaggistici.</p>
<p><strong>Plusvalenze non imponibili: la neutralità si estende anche agli ETS</strong></p>
<p>Il primo nodo riguarda le imposte sui redditi. La fusione tra la Fondazione e la società semplice agricola <strong>non genera</strong> <strong>plusvalenze tassabili</strong>, perché i beni trasferiti vengono destinati solo all’attività istituzionale dell’ente e non alla sua eventuale sfera commerciale. L’Agenzia richiama il principio di <strong>neutralità fiscale</strong> previsto dagli articoli 172 e 174 del Tuir, ma sottolinea che, quando entrano in gioco soggetti non commerciali, conta la <strong>destinazione concreta dei beni</strong>. Qui la tenuta agricola continua a essere utilizzata per attività agricola tramite affitto, senza alcuna finalità lucrativa. Il risultato è chiaro: il patrimonio confluito nella Fondazione mantiene il valore fiscale originario, senza alcun realizzo imponibile.</p>
<p><strong>Fusione fuori campo Iva: manca il requisito soggettivo</strong></p>
<p>Sul fronte Iva, la società semplice aveva cessato da tempo ogni attività agricola diretta, aveva escluso i canoni dall’imposta e non esercitava più la detrazione. In assenza di attività rilevante ai fini Iva, <strong>la fusione non può essere considerata un’operazione imponibile</strong>. L’Agenzia evidenzia che l’esclusione opera già per mancanza del requisito soggettivo, rendendo superfluo il richiamo alla norma che esclude dall’Iva i trasferimenti di beni in operazioni straordinarie. In sostanza, la fusione non entra nel campo Iva, eliminando ogni rischio di imposizione indiretta legata all’imposta sul valore aggiunto.</p>
<p><strong>Registro, ipotecaria e catastale: imposte fisse grazie al Codice del Terzo settore</strong></p>
<p>Il terzo chiarimento riguarda le imposte indirette. Poiché l’operazione è fuori campo Iva, scatta il <strong>principio di alternatività</strong> previsto dall’articolo 40 del Tuir. L’Agenzia applica l’articolo 82 del Codice del Terzo settore, che garantisce agli ETS un regime agevolato per fusioni, scissioni e trasformazioni: <strong>registro, ipotecaria e catastale in misura fissa</strong>. Anche se una delle parti è una società semplice, la fusione è comunque realizzata da un ETS, che mantiene tale qualifica dopo l’operazione. Questo basta per applicare il regime agevolato, assicurando una <strong>neutralità fiscale simile a quella societaria</strong>.</p>
<p><strong>Conclusione: un modello di favore fiscale per gli ETS</strong></p>
<p>La risposta dell’Agenzia delle Entrate delinea un quadro molto favorevole per gli enti del Terzo settore che incorporano patrimoni destinati a finalità istituzionali. Quando i beni <strong>non alimentano attività commerciale</strong>, la fusione può beneficiare di un triplo vantaggio: nessuna plusvalenza, operazione fuori campo Iva, imposte indirette fisse. Un orientamento che rafforza la possibilità per gli ETS di acquisire e gestire patrimoni di valore culturale e paesaggistico, mantenendo una fiscalità coerente con la loro missione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
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		<title>Definizione agevolata 2026 dei carichi: cosa prevede la nuova misura della Regione Campania &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/definizione-agevolata-2026-dei-carichi-cosa-prevede-la-nuova-misura-della-regione-campania-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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<p>Con la legge regionale 30 luglio 2026, n. 6, pubblicata sul BURC del 30 luglio,<strong> la Regione Campania</strong> introduce una<strong> nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023.</strong></p>
<p>L’intervento punta a rendere più sostenibile la chiusura dei debiti fiscali e non fiscali, eliminando una parte significativa degli oneri accessori. Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti potranno verificare la propria posizione e presentare la domanda attraverso i portali dedicati.</p>
<ul>
<li><strong>Ambito della misura e carichi interessati</strong></li>
</ul>
<p>La definizione agevolata riguarda <strong>i carichi affidati alla riscossione</strong> nel periodo compreso<strong> tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.</strong> Sono coinvolti sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia il raggruppamento temporaneo di imprese Municipia S.p.A. – Abaco S.p.A., concessionario regionale. La misura si applica alle entrate tributarie e non tributarie, offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere posizioni pendenti da anni. Il quadro normativo definito dalla Regione consente <strong>una gestione più chiara e ordinata del debito</strong>, con un percorso di regolarizzazione che punta alla semplificazione e alla sostenibilità.</p>
<ul>
<li><strong>Il beneficio economico e la rideterminazione del debito</strong></li>
</ul>
<p>Il vantaggio principale della definizione agevolata è la cancellazione delle componenti accessorie del debito. Il contribuente sarà tenuto a<strong> versare soltanto il capitale originariamente dovuto,</strong> insieme alle spese delle procedure esecutive e alle spese di notifica. Tutto ciò che riguarda<strong> sanzioni, interessi di mora e aggi maturati</strong> nel tempo <strong>non sarà più richiesto</strong>. Questo comporta una riduzione significativa dell’importo complessivo, soprattutto nei casi in cui la parte accessoria rappresenta una quota rilevante del debito. Per favorire una chiusura graduale, la legge prevede la possibilità di una rateizzazione <strong>fino a 54 rate bimestrali,</strong> con un importo minimo di 100 euro e un tasso d’interesse del 3% annuo. Una struttura pensata per accompagnare il contribuente verso una soluzione sostenibile e programmata.</p>
<ul>
<li><strong>Modalità di adesione a partire dal 15 ottobre</strong></li>
</ul>
<p><strong>Dal 15 ottobre</strong> i contribuenti potranno accedere ai siti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del concessionario regionale per consultare la propria posizione debitoria. All’interno delle aree dedicate sarà possibile verificare quali carichi rientrano nella definizione agevolata e procedere con la dichiarazione di adesione prevista dalla legge. La procedura sarà completamente digitale: il contribuente potrà visualizzare l’importo rideterminato, scegliere la modalità di pagamento e inviare la domanda in modo semplice e immediato. La Regione punta così a una gestione più trasparente, accessibile e orientata alla semplificazione amministrativa.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
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		<title>Omessa dichiarazione Iva, come funziona la nuova liquidazione automatica &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</title>
		<link>https://www.ondanews.it/omessa-dichiarazione-iva-come-funziona-la-nuova-liquidazione-automatica-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Viglione Libretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[- Attualità / Politica]]></category>
		<category><![CDATA[- Ultime Notizie -]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubrica del Consulente]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.ondanewsfile.com/wp-content/uploads/2026/09/OMESSA-DICHIARAZIONE-IVA.jpg" width="700" /></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che rende operativa la novità introdotta dalla legge n. 199/2025: quando la <strong>dichiarazione annuale Iva non viene presentata</strong>, il <strong>Fisco</strong> può<strong> calcolare in autonomia</strong> l’imposta dovuta utilizzando i dati già presenti nelle proprie banche dati. Una procedura che punta a ridurre le omissioni e a velocizzare la fase di accertamento, lasciando comunque spazio al dialogo con il contribuente.</p>
<p><strong>Come il Fisco calcola l’Iva in caso di omissione</strong></p>
<p>In assenza della dichiarazione annuale, l’Agenzia determina l’imposta dovuta<strong> incrociando fatture elettroniche</strong>, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e versamenti Iva. La liquidazione è automatizzata e può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il debito emerge dalla differenza tra Iva a debito e Iva a credito risultanti dalle banche dati, al netto dei versamenti già effettuati. A questo importo si aggiungono la<strong> sanzione per omessa dichiarazione</strong> (art. 5, comma 1, Dlgs 471/1997) e gli<strong> interessi al 4% annuo</strong>. È considerata omessa anche la dichiarazione priva dei dati sulle operazioni attive.</p>
<p><strong>Comunicazione degli esiti e confronto con il contribuente</strong></p>
<p>Se dalla liquidazione emerge un debito, l’Agenzia invia una comunicazione tramite Pec o, in mancanza, tramite raccomandata A/R. Nel Cassetto fiscale viene pubblicato il dettaglio dei dati utilizzati. Il contribuente ha <strong>60 giorni per segnalare</strong> elementi non considerati o errori e ottenere una rideterminazione dell’imposta. L’assistenza è gestita dalla direzione provinciale competente, mentre per i soggetti con volume d’affari pari o superiore a 100 milioni di euro intervengono le direzioni regionali.</p>
<p><strong>Pagamento, sanzioni ridotte e iscrizione a ruolo </strong></p>
<p>Le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi) sono iscritte a ruolo in via definitiva, ma l’iscrizione può essere evitata pagando entro 60 giorni dalla comunicazione. In questo caso la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi scendono al 3,5%. Se l’Agenzia ridetermina l’importo dopo le osservazioni del contribuente, il termine dei 60 giorni decorre dalla nuova comunicazione. Il pagamento avviene tramite <strong>modello F24</strong>, senza possibilità di compensazione; i codici tributo saranno istituiti con apposita risoluzione.</p>
<p>In conclusione, la nuova procedura introduce un <strong>sistema più rapido e trasparente</strong> per gestire le omissioni dichiarative, basato su dati già disponibili e su un dialogo strutturato con il contribuente. Un meccanismo che punta a ridurre i tempi dell’accertamento e a favorire una definizione tempestiva delle posizioni Iva.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-gravatar"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="" class="vcard author"  rel="author" itemprop="url"><span class="fn" itemprop="name">Studio Viglione Libretti</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p><a class="wpz-sc-button red small" href="https://www.ondanews.it/category/rubriche/la-rubrica-del-consulente/"><span class="wpz-">Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –</span></a></p>
<p><a href="http://www.studioviglionelibretti.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" src="https://c2.staticflickr.com/2/1765/42199310964_4f160a87c7_o.jpg" width="480" height="81" /></a></p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.ondanews.it/omessa-dichiarazione-iva-come-funziona-la-nuova-liquidazione-automatica-a-cura-dello-studio-viglione-libretti-partners/">Omessa dichiarazione Iva, come funziona la nuova liquidazione automatica &#8211; a cura dello Studio Viglione Libretti &#038; Partners</a> proviene da <a href="https://www.ondanews.it">Ondanews.it</a>.</p>
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