Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità il disegno di legge “Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”.
Lo strumento normativo, così come previsto dalle norme nazionali che individua nelle Regioni i soggetti che possono stabilire misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, è finalizzato a prevenire e limitare le molestie olfattive prodotte da attività antropiche. “Non esiste una norma specifica sull’inquinamento da emissioni odorigene ma è oramai scienza acquisita – si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – che le sostanze odorigene possono costituire inquinamento e che l’esposizione prolungata a tali emissioni può causare disturbi e sensibilizzazioni oltre che peggiorare la qualità della vita delle persone esposte”.
La normativa si applica ai nuovi impianti e alle nuove attività a condizione che questi siano soggetti all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera, all’autorizzazione integrata ambientale, all’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, alla valutazione di impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Le disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti e attività esistenti nei casi di modifiche o estensioni dei progetti relativi ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Screening) o la valutazione di impatto ambientale (VIA) e dove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno. Nel caso di rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) che possa potenzialmente condurre ad un peggioramento significativo del quadro emissivo odorigeno e di ripetute segnalazioni di odori. Prevista l’applicabilità della norma nei casi in cui, a seguito di ripetute segnalazioni di odori, l’Autorità competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione.
All’atto della presentazione dell’istanza all’autorità competente, il proponente, ovvero il gestore, dovrà descrivere il ciclo produttivo, caratterizzare le sorgenti emissive, dichiarare l’assenza o l’esistenza di sorgenti emissive odorigene significative, identificare in planimetria tutte le sorgenti odorigene significative degli impianti-attività, descrivere i sistemi di abbattimento eventualmente adottati e gli accorgimenti tecnici. Al proponente tocca anche il compito di effettuare la stima dell’impatto olfattivo delle emissioni e la determinazione diretta di questo secondo un piano di monitoraggio da sottoporre all’Autorità competente e all’Arpab. Sulla base degli esiti dei monitoraggi e delle attività di vigilanza e controllo, l’Autorità fissa i valori limite di concentrazione di odore e di portata di odore. Nel caso di violazione delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati scatta l’applicazione del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.