
Il sindaco di Polla Massimo Loviso, in seguito al Decreto dirigenziale n. 212 del 9 giugno con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Campania dal 15 giugno al 30 settembre, ha firmato un’ordinanza che richiama i divieti in tal senso.
Fino al 30 settembre sono vietati la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, l’abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, l’accensione di fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi e nei pascoli, usare motori o fornelli che producono faville o brace, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio, sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e mongolfiere di carta, note come “lanterne volanti” e dotate di fiamme libere, altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli.
Loviso ordina quindi ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere alla ripulitura dell’area circostante l’insediamento per un raggio di almeno venti metri con il taglio di erba, arbusti, rovi e necromassa e l’eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco.
Vige anche l’obbligo di realizzare fasce protettive dei campi coltivati. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, dopo le operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è ordinato di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una presa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti.
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici) è ordinato di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono queste attività dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale.

