Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo,
dal 1° gennaio 2012, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
I soggetti che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi.
I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti.
- PIETRO CUSATI - www.ondanews.it -